NUOVE NORME SULLA PRESCRIZIONE DI STUPEFACENTI
Legge 49 del 21 febbraio 2006 (GU n.48 del 27/02/2006 S.O. n.45)
In vigore dal 28 febbraio 2006
Legge 49 del 21 febbraio 2006 (GU n.48 del 27/02/2006 S.O. n.45)
In vigore dal 28 febbraio 2006
da dirittosanitario.net
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23 febbraio <?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />2006, ha risposto ad un interpello dell’Associazione del commercio e del turismo di Forl(ASCOM Forl, sulla possibilitda parte del medico competente di farsi assistere e/o sostituire a seguito di circostanze personali, quali ad esempio malattie o altri impedimenti oggettivi. La risposta del Ministero in merito alla sostituzione negativa, in quanto la norma di riferimento (articolo 17, comma 2, D.L.vo 626/94) non contempla affatto lipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltdi avvalersi della collaborazione di altri specialisti. Lincarico di medico competente, difatti, ha natura strettamente fiduciaria, implicando obblighi e precise responsabilitpersonali e deve essere svolto personalmente dal medico competente incaricato.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
La previsione di cui al comma 2 dellart. 17 di collaborazioni con medici specialisti si deve ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in particolari ambiti specialistici. Anche in questi casi, peraltro, la scelta del medico specialista attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura personale e fiduciaria degli incarichi inerenti alla sorveglianza
Circolare del Ministero
| Gazzetta Ufficiale n.303 del 30.12.2005 | |
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Comunicazione n. 91 della FNOMCeO
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. S.O. n.258 del 05 novembre 2005
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MINISTERO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 25 novembre 2004, n. 2 pubblicata nella G. U. n 302 del 27-12-2004
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FINANZIARIA 2005