CASSAZIONE PENALE E PAZIENTI “INOPERABILI”
Non si possono sottoporre a interventi chirurgici pazienti ”inoperabili’ e affetti da patologie che lasciano loro solo poco tempo da …Leggi Tutto
Non si possono sottoporre a interventi chirurgici pazienti ”inoperabili’ e affetti da patologie che lasciano loro solo poco tempo da …Leggi Tutto
Dalla FNOMCeO
Suprema Corte di Cassazione Sezione IV Penale Sentenza 23 novembre 2010-02 marzo 2011 n. 8254
Criteri di valutazione dell’idoneità psicofisica alla guida dei veicoli a motore (D.M. 30.11.2010) Dalla FNOMCeO
“LA VERSIONE DELLA GIUSTIZIA”
Cassazione Penale- Sezione Sesta – sentenza 20 ottobre – 9 novembre 2010, n. 39351</>
Reati contro la pubblica amministrazione – Peculato – Momento consumativo – Nozione pubblico ufficiale
Il delitto di peculato, che reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui lagente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone uti dominus, sicchnel caso riguardante la riscossione di danaro per conto della pubblica amministrazione, posto che tale danaro diviene subito di proprietà pubblica, l’agente non può confonderlo con il proprio, assumendo l’obbligo di erogare all’amministrazione l’equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, percui tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione e il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessità delle operazioni da compiere.
Fatto e diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione in data 19/1/07, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Ferrara a seguito di rito abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia contabile aveva dichiarato Mecozzi Piertomaso e Mecozzi Debora colpevoli di concorso in peculato continuato ex artt. 110-81-314 c.p. e condannati alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore dellOrdine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ferrara, costituito parte civile con assegnazione di una provvisionale, provvisoriamente esecutiva di Euro 24.028,43.
continua all’interno (con anche la sentenza della Corte d’Appello di Bologna)
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In data 20 ottobre c.a si concluso liter giudiziario che ha visto coinvolti lOrdine di Ferrara e gli ex dipendenti Mecozzi Piertomaso e Mecozzi Debora.
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La sentenza di condanna per peculato a carico degli stessi, rispettivamente a tre e due anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, emessa nel gennaio 2007 e riconfermata in Appello nel 2008, stata definitivamente sancita dalla Corte di Cassazione.
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La decisione della Suprema Corte, nel rigettare i ricorsi degli stessi, mette la parola fine ad una brutta storia che ha messo comunque in evidenza il corretto comportamento dellOrdine e dei suoi rappresentanti medici eletti.
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La versione della giustizia sarpubblicata sul sito dellOrdine.Â
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Il grazie del Consiglio dellOrdine, anche a nome e per conto dei Professionisti, va agli Avvocati Del Mercato Beniamino e Mazzanti Massimo.
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Un pensiero riconoscente anche allAvvocato Baraldi Maurizio.
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All’interno Estratto della Sentenza
I MEDICI (ISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSIONALE) NON DEBBONO VERSARE ALCUN CONTRIBUTOÂ ALL’I.N.P.S.
All’interno sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 2008
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Il rifiuto punibile del medico chirurgo in servizio di pronta reperibilitpresuppone la cognizione di una situazione di urgenza, impositiva dell’atto al soggetto tenuto a intervenire e si concreta nel deliberato mancato compimento dell’atto stesso con la consapevolezza di violare i propri doveri .<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
In materia sanitaria, l’urgenza, individuata in base alle conseguenze che l’inadempimento puprovocare al bene della salute.
Il medico in servizio di reperibilitdi cui sia stato richiesto l’intervento da personale tecnico per una situazione di urgenza sanitaria da questo valutata obbligato per i suoi compiti d’istituto a intervenire, senza possibilitdi sindacare nel merito tale valutazione. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]
Un paziente veniva dimesso da una struttura ospedaliera con la prescrizione di proseguire a domicilio la terapia antiaggregante. La lettera di dimissioni, indicante tale prescrizione terapeutica e la indicazione di effettuazione dell’esame emocromocitometrico veniva sottoposta al medico curante confermava il farmaco, ma non riteneva prescrivere anche l’esame emocromocitometrico.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
All’imputato, quale medico curante, si contestava di aver cagionato la morte del paziente per colpa, consistita nell’aver prescritto il farmaco a base di ticlopidina, senza disporre il costante controllo dell’emocromo.
La responsabilitdel medico di base stata confermata nel giudizio di cassazione evidenziandosi come la colpa andasse ravvisata nel mancato costante monitoraggio dell’emocromo, con conseguente immediata sospensione della terapia al primo manifestarsi della riduzione del numero dei globuli bianchi e nella erronea interpretazione dei malesseri accusati, ricondotti ad una banale influenza, laddove essi costituivano gli inequivocabili sintomi della leucopenia in atto. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia con cui il TAR aveva accolto il principio secondo cui i laureati in medicina e chirurgia potessero partecipare ai concorsi per laccesso alle scuole di specializzazione dellarea medica anche senza il possesso dellabilitazione. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
La disciplina oggetto dellimpugnazione non stata ritenuta in contrasto con il principio di proporzionalitsotto nessuno dei parametri (idoneit necessit adeguatezza) in cui lo stesso si articola, perchritenuta preordinata alla realizzazione del buon andamento dellazione amministrativa, dando rigorosa attuazione al profilo secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso nel caso di specie il superamento dellesame di abilitazione debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Tale principio, seppure non goda di copertura costituzionale, comunque, il piidoneo a soddisfare le esigenze di organizzazione dellAmministrazione in detta materia e, pertanto, in assenza di una diversa previsione, esso deve trovare generale applicazione.
Neppure stata ritenuta convincente la tesi diretta a far dichiarare illegittima la scelta di non differire ad un momento successivo il conseguimento del requisito oggetto della controversia. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]