Category Archives: Lex

16 marzo 2009

CORTE di CASSAZIONE Penale (solo il medico puinterpretare i tracciati cardio-tocografici)

Al medico imputato sono ascrivibili ben precisi profili di colpa professionale per avere omesso, da un lato, il controllo (definito dai periti “doveroso”) dei tracciati cardio-tocografici, che avrebbe consentito di rilevare e seguire nel suo negativo evolversi la sofferenza fetale; dall’altro, il non avere preteso l’effettuazione di tracciati maggiormente attendibili (anche sotto l’aspetto della necessaria continuit e, pertanto, utilmente valutabili ai fini di una diversa, pipronta condotta terapeutica.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Il medico di turno, nel caso specifico, una volta giunto in ospedale, avrebbe dovuto verificare i tracciati e l’operato dell’ostetrica, non potendosi accontentare delle rassicurazioni di quest’ultima (egli solo, infatti, responsabile dell’interpretazione della traccia), ed avrebbe dovuto diversamente attivarsi, oltre che esigere una maggiore sorveglianza. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

16 marzo 2009

TRIBUNALE di BOLOGNA (anche una eventualitpatologica remota impone attente verifiche diagnostiche)

Laddove vi siano tutte le condizioni per accertare in modo rapido e tecnico lo stato di salute di un paziente, appare del tutto inspiegabile – se non con l’errore diagnostico – il perchnon si sia provveduto ad eliminare ogni possibile e doveroso dubbio con l’acquisizione di ulteriori dati analitici. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Nella vicenda specifica, l’omissione della verifica, si sostanziava in un’errata interpretazione determinata da negligenza.

Il medico, cui affidato il dovere di salvaguardare la vita umana, tenuto ad adottare tutte le misure che gli consentano di accertare lo stato fisiopatologico del paziente e la terapia appropriata; dal cideriva che anche un’eventualitclinica o patologica, ipotizzabile come remota, impone quelle verifiche che dal punto di vista diagnostico permettono di risolvere il problema. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

16 marzo 2009

Corte di Cassazione Sez. Lav. (il superamento del tettomassimo di assistiti non garantisce un buona assistenza, ciesclude compensi al medico)

L’azione di indebito arricchimento esperibile nei confronti della P.A. soltanto quando sia intervenuto, da parte dell’ente pubblico, il riconoscimento dell’utilitdell’opera, la cui mancanza desumibile anche dall’esistenza di un divieto, da parte dell’ente stesso, di effettuare l’opera o la prestazione; inoltre l’arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio dell’altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l’arricchimento, quali che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontnegoziale. L’arricchimento senza causa della P.A. deve consistere nell’acquisto di un bene o di una somma di danaro, ovvero in un miglioramento del pubblico servizio, oppure ancora in un mantenimento del servizio nella sua qualitcon una spesa minore. Ma quando il sanitario supera il “tetto” massimo individuato dalla norma come ottimale, egli si pone in condizione di non poter assicurare a tutti i pazienti il livello qualitativo e quantitativo di assistenza prescritto, onde l’arricchimento della P.A. escluso. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

16 febbraio 2009

CORTE dei CONTI Basilicata (garza dimenticata: lintervento di recupero lo paga chi ha sbagliato)

Accertato che la garza fu dimenticata dai chirurghi nel corso delloperazione effettuata, considerata levidente negligenza nellordinaria esecuzione delle procedure proprie della buona tecnica chirurgica, specificamente finalizzate a prevenire eventi dannosi o pericolosi, quali la c.d. conta delle garze, diretta a verificare che allesito dellintervento chirurgico residui un numero di garze pari alla differenza tra quelle a disposizione prima di cominciare e quelle in concreto utilizzate, risulta palese la colpa grave.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

indubbio, in tal caso, che il costo delloperazione di rimozione del corpo estraneo costituisca danno per lAzienda sanitaria, danno che conseguenza diretta della gravemente colposa dimenticanza  e che, pertanto, dovressere risarcito dai sanitari in proporzione del loro rispettivo grado di responsabilit [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net

19 gennaio 2009

TRIBUNALE di Ferrara ( responsabilitmedica: al paziente basta provare il “peggioramento”)

Nel settore chirurgico-sanitario, se il risultato conseguito all’esito dell’intervento operatorio o delle cure fornite sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, quest’ultimo adempie l’onere probatorio a suo carico provando il risultato peggiorativo, dovendosi presumere l’inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del personale sanitario;spetta, poi, alla struttura sanitaria e al medico fornire la prova contraria, cioche la prestazione professionale stata eseguita idoneamente e l’esito peggiorativo stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dall’esistenza di una particolare condizione fisica del cliente, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

16 gennaio 2009

CASSAZIONE CIVILE (medici e specializzazioni: nessun rapporto di lavoro subordinato durante la formazione)

Il rapporto tra i laureati specializzati e specializzandi presso strutture universitarie o reparti di aziende ospedaliere e ASL in forza di convenzione tra lUniversite le dette strutture sanitarie, non inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato nrientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attivite gli emolumenti previsti dalla legge.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

I suddetti emolumenti – destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno posto dagli interessati nell’attivitrivolta alla loro formazione – considerati dalla legge come borse di studio (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 76 del 26 gennaio 1982), non costituiscono il corrispettivo delle prestazioni svolte. Prestazioni che non sono rivolte ad un vantaggio per l’Universit ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi, ai quali alla fine del corso viene rilasciato un attestato ed un titolo abilitante. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

16 gennaio 2009

CASSAZIONE CIVILE (escluso rimborso ritenute irpef su TFR del medico di base)

Non dovuta al medico generico convenzionato con il SSN il rimborso di una quota pari al 35% delle ritenute Irpef operate sulla indennitdi fine rapporto liquidata dallEnpam. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

LAgenzia delle Entrate,nel giudizio, faceva rilevare che erroneamente era stato trascurato il fatto che i medici generici convenzionati col S.S.N., a differenza dei medici specialisti ambulatoriali che non si avvalgono di autonomia del servizio, sono invece parti di un rapporto di lavoro autonomo di natura privatistica.

Ha affermato la Corte di Cassazione che in tema di IRPEF, l’indennitdi fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attivitprestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennitdi cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del medesimo D.P.R. e non invocabilitdella regola di computo – concernente la riduzione dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennitcorrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 17 per le indennitdi fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

30 dicembre 2008

CORTE di CASSAZIONE Penale (prescrizione farmaci off-label per curare lobesit

Pur affermandosi che la determinazione di adottare una prescrizione off label per la cura dell’obesitera stata correttamente assunta sulla base di circostanze non controverse (il disturbo alimentare aveva origini nervose e psichiche; mentre precedenti diete alimentari non avevano ottenuto alcun risultato), si individuava in capo al sanitario imputato la violazione della norma cautelare (tale cioda determinare quell’aumento del rischio non consentito) che veniva  individuata nella inosservanza della regola di condotta che impone in ogni caso al medico di sottoporre ad attenta verifica la originaria prescrizione proprio per evitare quel superamento del rischio non consentito dall’ordinamento . <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

L’obbligo di monitoraggio assume delle connotazioni ancora pipregnanti qualora si tratti, come nel caso concreto, di farmaci prescritti per un’indicazione terapeutica diversa da quella contenuta nell’autorizzazione ministeriale d’immissione in commercio, in quanto la scelta terapeutica off label adottata dal medico, non puprescindere dal perseguire il beneficio del paziente, anche attraverso l’osservanza del rapporto rischio – beneficio, che passa ineludibilmente attraverso un’attenta valutazione dei dati clinici. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]

30 dicembre 2008

CORTE di CASSAZIONE Penale ( condanna per il sanitario di guardia medica che invita a chiamare il 118)

Di fronte alla denuncia di un grave stato di sofferenza, provocato da un’anuresi che si protraeva da oltre 12 ore, in una paziente gigravemente ammalata, il medico di guardia aveva il dovere d’intervenire con tempestivitpresso il domicilio dell’ammalata, per rendersi conto direttamente, al di ldella ipotesi formulata (ostruzione del catetere), delle reali condizioni della predetta ed apprestare le cure necessarie.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

In tale caso, ha osservato la Corte di Cassazione, la mancata adesione del medico ad effettuare la visita domiciliare non puessere considerata neppure espressione di una valutazione discrezionale, ma vero e proprio rifiuto di atto d’ufficio, considerato che sanitario, in maniera aprioristica ed irresponsabile, non pose a disposizione della paziente la propria professionalit non effettualcuna valutazione sulla necessiteventuale di apprestare le necessarie cure e si limita suggerire l’opportunitdi richiedere l’intervento del “118″, dimostrando quindi in tal modo di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva comunque il tempestivo intervento.

E’ dovere imprescindibile del medico prestare la propria opera per fronteggiare ed alleviare lo stato di sofferenza dell’ammalato, non essendo tollerabile che costui venga lasciato soffrire, con pericolo di ulteriori complicazioni e di aggravamento delle giprecarie condizioni generali.  [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]

30 dicembre 2008

CORTE DI CASSAZIONE – penale – Errore diagnostico del medico curante – Paziente medico – Mancata correzione dell’errore e nesso di causalit

Integra il delitto d’omicidio colposo la condotta del medico che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad una terapia urgente e il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, senza che la mancata colpevole correzione dell’errore da parte dello stesso paziente, il quale ne aveva la possibilitessendo a sua volta un medico, possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalittra la stessa condotta e l’evento, non costituendo tale ultimo comportamento un fatto eccezionale ed imprevedibile.

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