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| MEDICI E CONTRIBUTI INPS |
 I MEDICI (ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE) NON DEBBONO VERSARE ALCUN CONTRIBUTO ALL'I.N.P.S.
All'interno sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 2008
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Postato da administrator il Lunedì, 11 gennaio @ 19:16:40 CET (246 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – (rifiuto dell’intervento medico in pronta reperibilità) |
Il rifiuto punibile del medico chirurgo in servizio di pronta reperibilità presuppone la cognizione di una situazione di urgenza, impositiva dell'atto al soggetto tenuto a intervenire e si concreta nel deliberato mancato compimento dell'atto stesso con la consapevolezza di violare i propri doveri .
In materia sanitaria, l'urgenza, è individuata in base alle conseguenze che l'inadempimento può provocare al bene della salute.
Il medico in servizio di reperibilità di cui sia stato richiesto l'intervento da personale tecnico per una situazione di urgenza sanitaria da questo valutata è obbligato per i suoi compiti d'istituto a intervenire, senza possibilità di sindacare nel merito tale valutazione. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Mercoledì, 02 dicembre @ 10:18:44 CET (4 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – (MMG responsabile della morte del paziente per omessa prescrizione esame di controllo indicato dall'ospedale) |
Un paziente veniva dimesso da una struttura ospedaliera con la prescrizione di proseguire a domicilio la terapia antiaggregante. La lettera di dimissioni, indicante tale prescrizione terapeutica e la indicazione di effettuazione dell'esame emocromocitometrico veniva sottoposta al medico curante confermava il farmaco, ma non riteneva prescrivere anche l'esame emocromocitometrico.
All'imputato, quale medico curante, si contestava di aver cagionato la morte del paziente per colpa, consistita nell'aver prescritto il farmaco a base di ticlopidina, senza disporre il costante controllo dell'emocromo.
La responsabilità del medico di base è stata confermata nel giudizio di cassazione evidenziandosi come la colpa andasse ravvisata nel mancato costante monitoraggio dell'emocromo, con conseguente immediata sospensione della terapia al primo manifestarsi della riduzione del numero dei globuli bianchi e nella erronea interpretazione dei malesseri accusati, ricondotti ad una banale influenza, laddove essi costituivano gli inequivocabili sintomi della leucopenia in atto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Mercoledì, 02 dicembre @ 10:15:49 CET (4 letture)
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| CONSIGLIO di STATO – ( necessaria l’abilitazione per accedere alle scuole di specializzazione dell’area medica) |
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia con cui il TAR aveva accolto il principio secondo cui i laureati in medicina e chirurgia potessero partecipare ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione dell’area medica anche senza il possesso dell’abilitazione.
La disciplina oggetto dell’impugnazione non è stata ritenuta in contrasto con il principio di proporzionalità sotto nessuno dei parametri (idoneità, necessità, adeguatezza) in cui lo stesso si articola, perché ritenuta preordinata alla realizzazione del buon andamento dell’azione amministrativa, dando rigorosa attuazione al profilo secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso – nel caso di specie il superamento dell’esame di abilitazione – debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Tale principio, seppure non goda di copertura costituzionale, è, comunque, il più idoneo a soddisfare le esigenze di organizzazione dell’Amministrazione in detta materia e, pertanto, in assenza di una diversa previsione, esso deve trovare generale applicazione.
Neppure è stata ritenuta convincente la tesi diretta a far dichiarare illegittima la scelta di non differire ad un momento successivo il conseguimento del requisito oggetto della controversia. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Martedì, 05 maggio @ 17:34:42 CEST (5 letture)
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| CORTE dei CONTI – Toscana (ossigeno gassoso prescritto al posto di quello liquido: la differenza di prezzo la paga il medico di base) |
Sulla scorta di accertamenti posti in essere dall’arma dei carabinieri, emergeva che alcuni medici di base avevano prescritto ossigeno gassoso in luogo di quello liquido.
Anche se entrambi i prodotti sono indicati per le terapie respiratorie acute o croniche, il costo dell’ossigeno gassoso, prescrivibile da qualsiasi medico convenzionato con il S.S.N. e distribuito dalle farmacie, è superiore a quello liquido, acquisibile, a determinate condizioni, presso le Unità Operative di Pneumologia cui viene fornito direttamente dalle Aziende Sanitarie.
Il giudice contabile ha ritenuto condannare il medico di base per danno erariale in considerazione della ripetuta prescrizione di ossigeno gassoso ad un suo paziente ed in violazione delle direttive emanate, in materia di ossigenoterapia, dall’azienda sanitaria presso cui era incardinato.
La prescrizione di ossigeno gassoso, ad un paziente trattato domiciliarmene con ossigeno liquido, non ha alcuna giustificazione medica anche perché questo è, di norma, utilizzato, per breve durata, nelle terapie d’urgenza. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Martedì, 05 maggio @ 17:31:40 CEST (3 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – (no a colpa medica se c’è impossibilità di formulare una diagnosi) |
Il medico non può essere ritenuto penalmente responsabile per il reato di omicidio colposo del paziente,
allorquando risulti accertato che, in base alla sintomatologia lamentata, si era nell'impossibilità di formulare una diagnosi della patologia risultata poi letale [polmonite virale].
Si accertava che il medico imputato non era stato informato su un dolore pleurico, dispnea, cianosi, cefalea, miastenia e soprattutto sullo stato febbrile; pertanto al sanitario non erano stati forniti gli elementi per diagnosticare una polmonite virale e forse nemmeno una più modesta sindrome influenzale.
Peraltro, nel caso specifico, il particolare incalzare degli eventi, non aveva consentito di ipotizzare se l'azione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento con apprezzabili possibilità di successo.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Martedì, 05 maggio @ 17:29:36 CEST (10 letture)
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| Corte di Cassazione – Penale – (anestesia: ai confini dell’esercizio abusivo) |
L'iscrizione all'albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche a quelle ausiliarie, per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione.
È escluso il reato di esercizio abusivo della professione nel caso in cui il medico proceda alla somministrazione di anestesia locale per la realizzazione di interventi di chirurgia plastica a livello ambulatoriale in assenza della specializzazione in anestesia.
La rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell'operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità interventi di anestesia generale (narcosi) - non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo-analgesia. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Venerdì, 03 aprile @ 12:38:37 CEST (10 letture)
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| CONSIGLIO di STATO – (il rapporto ottimale è sottratto alla contrattazione regionale) |
L’Accordo collettivo ha inteso riservare alla contrattazione nazionale la definizione generale del rapporto ottimale in tutte le regioni, riservando alle stesse, singolarmente, la determinazione caso per caso e successivamente alla negoziazione regionale (cui è demandato fornire il quadro d’insieme dell’assistenza massimalista) la definizione delle singole eccezioni, nella misura massima del 30% di variazione del rapporto di base.
Le regioni non possono rideterminare aprioristicamente il rapporto ottimale medico/assistito per ambiti generali, come era invece accaduto nel caso di specie, ove il detto rapporto veniva rideterminato in 1 medico ogni 1.300 abitanti residenti, senza alcun quadro d’insieme come prescritto dall’art. 4 dell’Accordo e senza alcuna espressa motivazione che giustificasse l’aumento del rapporto ottimale medesimo.
Le Regioni, sul tema, hanno una loro una specifica potestà, il cui esercizio, però, deve essere vincolato a ben specifici presupposti, dai quali non esula la considerazione del numero dei medici di medicina generale in attesa di convenzione, il cui contrarsi delle possibilità d’impiego ridonda a svantaggio dell’utenza, sia pure costituendo un indubbio risparmio di spesa. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Venerdì, 03 aprile @ 12:36:22 CEST (6 letture)
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| CASSAZIONE CIVILE – (partecipazioni in società: si rischia l’incompatibilità) |
Ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, il dipendente sanitario non può essere titolare o socio in compartecipazione di imprese che possano configurare conflitto di interessi col Servizio Sanitario Nazionale; tale potenziale conflitto già sussisterebbe per il solo fatto di detenere una partecipazione.
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere comunque proporzionale alla gravità dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente.
La Corte di Cassazione ha confermato, nel caso di specifico, la legittimità del licenziamento per giusta causa del dirigente SSN, posto in essere dalla ASL, anche se il sanitario era semplice socio di capitali, estraneo alla attività amministrativa della società di cui deteneva una partecipazione del 30%. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Venerdì, 03 aprile @ 12:28:39 CEST (6 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – (illecita dilatazione delle degenze) |
Nell'indicare la diagnosi effettuata ed il trattamento esperito, implicitamente il medico opera un giudizio sulla congruità e l'opportunità del secondo in relazione alla prima; d'altro canto anche una valutazione può essere, al pari di un enunciato di fatto, non veritiera: ciò si verifica in contesti che implicano accettazione di parametri di giudizio normativamente determinati o tecnicamente indiscussi; ne deriva che le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma rientrare nella categoria della falsità ideologica.
Nel caso di specie si realizzava una situazione del genere, poiché veniva accertato dai giudici di merito, tramite consulenza e dichiarazioni di esperti in materia che, secondo le linee guida nazionali condivise dai medici specialisti nello specifico settore (malattie del sonno), parte delle prestazioni erogate non postulavano ricovero e che negli altri casi la degenza fu dilatata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Venerdì, 03 aprile @ 12:25:25 CEST (2 letture)
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| TAR PUGLIA Bari – (ricettario regionale ambito da medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali interni) |
Il Tar Puglia ha confermato la legittimità del regolamento che escludeva i medici dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni al presidio ospedaliero dalla possibilità di utilizzare il ricettario unico regionale con contestuale obbligo di richiesta ai medici del servizio accettazione o del pronto soccorso di trascrivere la prescrizione sul ricettario.
La ratio della regola censurata non è inibire a una determinata categoria di medici l'esercizio della loro attività, bensì restringere, per quanto possibile, il numero di coloro che possono prescrivere farmaci, quando fanno carico sulla spesa nazionale e regionale per l'assistenza medica al fine di eseguire un efficace controllo di tale spesa, concentrando, per quanto possibile, nell'unica persona del medico di base, la facoltà di prescrizione.
Ferma restando la possibilità per il medico ospedaliero di indicare il principio attivo del farmaco ritenuto appropriato per l'eventuale prosecuzione della terapia, L'art. 15 decies del d. lgs. 502 del 1992 nel prevedere che i suddetti medici possano prescrivere farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, non implica che essi possano utilizzare il ricettario regionale in quanto "la norma è espressiva di tutt'altra regola, che è quella dell'obbligo di appropriatezza, consistente in un insieme di limiti da osservare da parte di tutti i medici, diversi da quelli di medicina generale, "quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali".
Dunque tale disposizione attribuisce ai medici ospedalieri un possibile ma non necessario titolo a prescrivere medicinali erogabili direttamente dal servizio sanitario, pertanto non si pone in contrasto con essa una misura organizzativa che, salvi i casi di urgenza, trasferisce nel medico di medicina generale la prescrizione del farmaco - anche se indicato da altro sanitario, curante sino ad un certo momento della vicenda patologica - per una terapia da seguire dopo la dimissione ospedaliera. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Lunedì, 23 marzo @ 13:08:47 CET (2 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – (falsa consapevole attestazione di visite domiciliari) |
Si rende responsabile del reato di falso ideologico e truffa il medico convenzionato con il SSN che forma ed indirizza alla ASL prospetti mensili relativi alla assistenza domiciliare attestando falsamente di aver effettuato accessi presso il domicilio dei pazienti e prestato loro assistenza in loco.
I giudicanti, premettendo che il medico convenzionato con la ASL riveste la qualifica di pubblico ufficiale, hanno evidenziato, come nel caso specifico, dall'esame comparativo delle risultanze istruttorie fosse emersa con certezza la consapevolezza del sanitario imputato, del contenuto non veritiero degli atti dallo stesso predisposti al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal pagamento del compenso da parte dell'ente pubblico a fronte di prestazioni inesistenti. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Lunedì, 23 marzo @ 13:06:35 CET (7 letture)
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| TAR PUGLIA - Nota AIFA 78 su farmaci antiglaucoma e prescrivibilità anche per liberi professionisti |
E' illegittima la delibera che subordina la prescrivibilità a carico del S.S.N. di farmaci antiglaucoma di cui alla nota 78 dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale (come da elenco di cui all'Allegato 1 della deliberazione, relativo alla nota AIFA 78) e per l'effetto esclude i medici oculisti specialisti liberi professionisti.
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Postato da administrator il Lunedì, 16 marzo @ 13:11:04 CET (390 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE - Diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica - Responsabilità della struttura sanitaria |
La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico).
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Postato da administrator il Lunedì, 16 marzo @ 13:09:07 CET (371 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – (solo il medico può interpretare i tracciati cardio-tocografici) |
Al medico imputato sono ascrivibili ben precisi profili di colpa professionale per avere omesso, da un lato, il controllo (definito dai periti "doveroso") dei tracciati cardio-tocografici, che avrebbe consentito di rilevare e seguire nel suo negativo evolversi la sofferenza fetale; dall'altro, il non avere preteso l'effettuazione di tracciati maggiormente attendibili (anche sotto l'aspetto della necessaria continuità) e, pertanto, utilmente valutabili ai fini di una diversa, più pronta condotta terapeutica.
Il medico di turno, nel caso specifico, una volta giunto in ospedale, avrebbe dovuto verificare i tracciati e l'operato dell'ostetrica, non potendosi accontentare delle rassicurazioni di quest'ultima (egli solo, infatti, è responsabile dell'interpretazione della traccia), ed avrebbe dovuto diversamente attivarsi, oltre che esigere una maggiore sorveglianza. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Lunedì, 16 marzo @ 13:06:55 CET (2 letture)
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| TRIBUNALE di BOLOGNA – (anche una eventualità patologica remota impone attente verifiche diagnostiche) |
Laddove vi siano tutte le condizioni per accertare in modo rapido e tecnico lo stato di salute di un paziente, appare del tutto inspiegabile - se non con l'errore diagnostico - il perché non si sia provveduto ad eliminare ogni possibile e doveroso dubbio con l'acquisizione di ulteriori dati analitici.
Nella vicenda specifica, l'omissione della verifica, si sostanziava in un'errata interpretazione determinata da negligenza.
Il medico, cui è affidato il dovere di salvaguardare la vita umana, è tenuto ad adottare tutte le misure che gli consentano di accertare lo stato fisiopatologico del paziente e la terapia appropriata; dal ciò deriva che anche un'eventualità clinica o patologica, ipotizzabile come remota, impone quelle verifiche che dal punto di vista diagnostico permettono di risolvere il problema. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Lunedì, 16 marzo @ 13:05:10 CET (7 letture)
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| Corte di Cassazione – Sez. Lav. (il superamento del “tetto”massimo di assistiti non garantisce un buona assistenza, ciò esclude compensi al medico) |
L'azione di indebito arricchimento è esperibile nei confronti della P.A. soltanto quando sia intervenuto, da parte dell'ente pubblico, il riconoscimento dell'utilità dell'opera, la cui mancanza è desumibile anche dall'esistenza di un divieto, da parte dell'ente stesso, di effettuare l'opera o la prestazione; inoltre l'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l'arricchimento, quali che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale. L'arricchimento senza causa della P.A. deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di danaro, ovvero in un miglioramento del pubblico servizio, oppure ancora in un mantenimento del servizio nella sua qualità con una spesa minore. Ma quando il sanitario supera il "tetto" massimo individuato dalla norma come ottimale, egli si pone in condizione di non poter assicurare a tutti i pazienti il livello qualitativo e quantitativo di assistenza prescritto, onde l'arricchimento della P.A. è escluso. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Lunedì, 16 marzo @ 13:03:11 CET (1 letture)
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| CORTE dei CONTI Basilicata – (garza dimenticata: l’intervento di recupero lo paga chi ha sbagliato) |
Accertato che la garza fu “dimenticata” dai chirurghi nel corso dell’operazione effettuata, considerata l’evidente negligenza nell’ordinaria esecuzione delle procedure proprie della buona tecnica chirurgica, specificamente finalizzate a prevenire eventi dannosi o pericolosi, quali la c.d. “conta delle garze”, diretta a verificare che all’esito dell’intervento chirurgico residui un numero di garze pari alla differenza tra quelle a disposizione prima di cominciare e quelle in concreto utilizzate, risulta palese la colpa grave.
È indubbio, in tal caso, che il costo dell’operazione di rimozione del corpo estraneo costituisca danno per l’Azienda sanitaria, danno che è conseguenza diretta della gravemente colposa “dimenticanza” e che, pertanto, dovrà essere risarcito dai sanitari in proporzione del loro rispettivo grado di responsabilità. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net
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Postato da administrator il Lunedì, 16 febbraio @ 20:14:48 CET (0 letture)
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| TRIBUNALE di Ferrara – ( responsabilità medica: al paziente basta provare il "peggioramento") |
Nel settore chirurgico-sanitario, se il risultato conseguito all'esito dell'intervento operatorio o delle cure fornite sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, quest'ultimo adempie l'onere probatorio a suo carico provando il risultato peggiorativo, dovendosi presumere l'inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del personale sanitario;spetta, poi, alla struttura sanitaria e al medico fornire la prova contraria, cioè che la prestazione professionale è stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo è stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dall'esistenza di una particolare condizione fisica del cliente, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Lunedì, 19 gennaio @ 11:09:54 CET (12 letture)
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| CASSAZIONE CIVILE – (medici e specializzazioni: nessun rapporto di lavoro subordinato durante la formazione) |
Il rapporto tra i laureati specializzati e specializzandi presso strutture universitarie o reparti di aziende ospedaliere e ASL in forza di convenzione tra l’Università e le dette strutture sanitarie, non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge.
I suddetti emolumenti - destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno posto dagli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione - considerati dalla legge come borse di studio (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 76 del 26 gennaio 1982), non costituiscono il corrispettivo delle prestazioni svolte. Prestazioni che non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi, ai quali alla fine del corso viene rilasciato un attestato ed un titolo abilitante. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Venerdì, 16 gennaio @ 19:46:27 CET (2 letture)
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| CASSAZIONE CIVILE – (escluso rimborso ritenute irpef su TFR del medico di base) |
Non è dovuta al medico generico convenzionato con il SSN il rimborso di una quota pari al 35% delle ritenute Irpef operate sulla indennità di fine rapporto liquidata dall’Enpam.
L’Agenzia delle Entrate,nel giudizio, faceva rilevare che erroneamente era stato trascurato il fatto che i medici generici convenzionati col S.S.N., a differenza dei medici specialisti ambulatoriali che non si avvalgono di autonomia del servizio, sono invece parti di un rapporto di lavoro autonomo di natura privatistica.
Ha affermato la Corte di Cassazione che in tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo D.P.R. e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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Postato da administrator il Venerdì, 16 gennaio @ 18:40:16 CET (1 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – (prescrizione farmaci off-label per curare l’obesità) |
Pur affermandosi che la determinazione di adottare una prescrizione off label per la cura dell'obesità era stata correttamente assunta sulla base di circostanze non controverse (il disturbo alimentare aveva origini nervose e psichiche; mentre precedenti diete alimentari non avevano ottenuto alcun risultato), si individuava in capo al sanitario imputato la violazione della norma cautelare (tale cioè da determinare quell'aumento del rischio non consentito) che veniva individuata nella inosservanza della regola di condotta che impone in ogni caso al medico di sottoporre ad attenta verifica la originaria prescrizione proprio per evitare quel superamento del rischio non consentito dall'ordinamento .
L'obbligo di monitoraggio assume delle connotazioni ancora più pregnanti qualora si tratti, come nel caso concreto, di farmaci prescritti per un'indicazione terapeutica diversa da quella contenuta nell'autorizzazione ministeriale d'immissione in commercio, in quanto la scelta terapeutica off label adottata dal medico, non può prescindere dal perseguire il beneficio del paziente, anche attraverso l'osservanza del rapporto rischio - beneficio, che passa ineludibilmente attraverso un'attenta valutazione dei dati clinici. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
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Postato da administrator il Martedì, 30 dicembre @ 13:03:34 CET (6 letture)
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| CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( condanna per il sanitario di guardia medica che invita a chiamare il “118”) |
Di fronte alla denuncia di un grave stato di sofferenza, provocato da un'anuresi che si protraeva da oltre 12 ore, in una paziente già gravemente ammalata, il medico di guardia aveva il dovere d'intervenire con tempestività presso il domicilio dell'ammalata, per rendersi conto direttamente, al di là della ipotesi formulata (ostruzione del catetere), delle reali condizioni della predetta ed apprestare le cure necessarie.
In tale caso, ha osservato la Corte di Cassazione, la mancata adesione del medico ad effettuare la visita domiciliare non può essere considerata neppure espressione di una valutazione discrezionale, ma vero e proprio rifiuto di atto d'ufficio, considerato che sanitario, in maniera aprioristica ed irresponsabile, non pose a disposizione della paziente la propria professionalità, non effettuò alcuna valutazione sulla necessità eventuale di apprestare le necessarie cure e si limitò a suggerire l'opportunità di richiedere l'intervento del "118", dimostrando quindi in tal modo di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva comunque il tempestivo intervento.
E' dovere imprescindibile del medico prestare la propria opera per fronteggiare ed alleviare lo stato di sofferenza dell'ammalato, non essendo tollerabile che costui venga lasciato soffrire, con pericolo di ulteriori complicazioni e di aggravamento delle già precarie condizioni generali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
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Postato da administrator il Martedì, 30 dicembre @ 13:00:28 CET (14 letture)
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| CORTE DI CASSAZIONE - penale - Errore diagnostico del medico curante - Paziente medico - Mancata correzione dell'errore e nesso di causalità |
 Integra il delitto d'omicidio colposo la condotta del medico che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad una terapia urgente e il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, senza che la mancata colpevole correzione dell'errore da parte dello stesso paziente, il quale ne aveva la possibilità essendo a sua volta un medico, possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la stessa condotta e l'evento, non costituendo tale ultimo comportamento un fatto eccezionale ed imprevedibile.
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Postato da administrator il Martedì, 30 dicembre @ 12:55:41 CET (4 letture)
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| L'accordo Regionale per la medicina generale Emilia Romagna è illegittimo - Prima pronuncia definitiva ( Avv. Anna Maria Stola ) |
 L'accordo Regionale per la medicina generale Emilia Romagna è illegittimo - Prima pronuncia definitiva ( Avv. Anna Maria Stola )
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Postato da administrator il Martedì, 09 dicembre @ 20:56:48 CET (377 letture)
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