La nuova Finanziaria
La Finanziaria 2003, entrata in vigore dal 1 di gennaio 2003.
Si tratta della legge 27/12/2002 n.289, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002, suppl.ord. n.240.
Ecco i principali punti:
Acquisto beni e servizi (Art.24)
Le pubbliche amministrazioni, per contratti di valore superiore a 50,000 euro dovranno utilizzare sempre procedure di evidenza pubblica, a meno di non ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla Consip.
Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso a trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati. dopo opportune indagini di mercato e dando comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
Adeguamento emolumenti (Art.36)
E’ bloccato per l’intero triennio 2003-2005, agli importi vigenti nel 2002, l’aggiornamento delle indennit compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione a variazione del costo della vita. Ivi inclusi anche compensi per perizie professionali e consulenze tecniche.
Assunzioni a tempo determinato (Art.34, c.13)
Nell’anno 2003 le amministrazioni dello Stato possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il limite del 90% della spesa media annua sostenuta per le stese voci nel triennio 1999-2001.
Fanno eccezione le regioni e le autonomie locali e gli enti per l’assunzione del personale infermieristico.
Sono valide le assunzioni a tempo determinato finanziate con fondi derivanti da istituzioni comunitarie e internazionali.
Assunzioni a tempo indeterminato (Art. 34, c. 5-6-11)
Le Amministrazioni dello Stato possono assumere personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 220 milioni di euro.
Nelle assunzioni saranno trattate con prioritle immissioni in servizio di personale addetto alla ricerca scientifica e tecnologica e dei vincitori dei concorsi espletati entro il 29/09/2002 e di quelli in corso di svolgimento alla stessa data con approvazione della relativa graduatoria entro il 31/12/2002.
Le Assunzioni a tempo indeterminato per il 2003, devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002.
A questo fanno eccezione le procedure di mobilite il personale infermieristico.
Carta dei Servizi Sanitari (Art. 52, c.9)
La tessera del codice fiscale sartrasformata nella “Carta nazionale dei Servizi” con la quale i cittadini potranno accedere al SSN e agli altri servizi pubblici.
Mediante la “Carta” si potranno monitorare le prescrizioni mediche, farmaceutiche e specialistiche al fine di contenere la spesa.
Congressi Medici (Art.52, c.19)
Anche nel 2003 varranno le stesse regole imposte alle aziende farmaceutiche per il finanziamento di congressi e convegni, secondo la legge 112/2002.
Per il triennio 2004-2006 le imprese farmaceutiche potranno contribuire a organizzare iniziative pari al 50% delle iniziative realizzate nel 2003.
Sono escluse le iniziative autorizzate dalla Commissione nazionale ECM.
CUD (Art.57)
E’ istituita la CUD (Commissione Unica sui Dispositivi Medici). Essa dovrdefinire a aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, classificare i prodotti in classi e sottoclassi con indicazione del prezzo di riferimento.
Le aziende sanitarie, dal 31 marzo 2003 dovranno esporre semestralmente su internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati e i nomi dei fornitori.
Cumulo delle pensioni (Art.44)
Dal 1 gennaio 2003 la cumulabilitdei redditi da lavoro dipendente e autonomo e pensioni di anzianitesteso ai casi in cui vi sia anzianitdi contribuzione pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni.
Donazioni pro neoplasie (Art.59)
Sono deducibili le donazioni per un importo non superiore a 500 euro effettuate nei primi 4 mesi dell’anno 2003 dal reddito complessivo per l’anno 2003.
Edilizia Sanitaria (Art 55, c.1)
Gli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento previsti dal piano straordinario per l’edilizia sanitaria (art.20 finanziaria 1988) saranno possibili a condizione della presenza di risorse nel bilancio dello Stato o delle Regioni.
Farmaci (art 52, c.11)
Dal 16 gennaio 2003 la riduzione dei listini farmaceutici passa dal 5% al 7%.
Formazione Continua (Art.48)
Prevista per ogni categoria professionale l’istituzione di fondi per la formazione continua allo scopo di finanziare progetti formativi aziendali o locali.
Il Ministero del Lavoro autorizzerl’impiego dei fondi e eserciterla vigilanza e il monitoraggio della gestione del fondo.
Livelli Essenziali di Assistenza (Art.54)
Riconfermati i LEA dal 1 gennaio 2001. Verreffettuata unaq loro revisione attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in intesa conla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Medici con titolo di Specializzazione (Art 53, c.1)
Ai medici con titolo di specializzazione riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Medicinali Omeopatici (Art 52, c.12-17)
Vendita prorogata fino al 31/12/2008
“Mini Aran” per le convenzioni (Art.52, c.27)
Viene istituita la “struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN”.
Questa struttura rappresenta la parte pubblica in occasione del rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario con rapporto convenzionale ed costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle P.A. di Trento e Bolzano.
Un accordo della Conferenza Stato-Regioni disciplineril procedimento di contrattazione.
Per questo scopo autorizzata una spesa massima di 2 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2003.
Monitoraggio spesa sanitaria (Art.52, c.4)
Le Regioni che vogliono accedere alle risorse aggiuntive previste dall’accordo dell’8/8/2001 per incrementare l’ex Fondo sanitario nazionale per il triennio 2003-2005 dovranno:
Monitorare le prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere
Avviare adeguate iniziative per eliminare o diminuire significativemante le liste di attesa senza maggiori oneri per l’erario
Prevedere la decadenza dei dei direttori generali delle Aziende in deficit
Adottare criteri i e modalitopportune nella erogazione di prestazioni che non siano congrue dal punto di vista di appropriatezza organizzativa e economicit/li>
Onaosi (Art. 52, c.23)
Obbligo alla iscrizione alla fondazione di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari
Patto stabilitper le Regioni (Art. 29, c.2 e c.18)
Confermato per le regioni il dettato sul patto di stabilitintrno previsto dalla legge 405/2001.
Per l’esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Dpef.
Personale della sanitprivata (Art 41,c.7)
Le disposizioni in materia di cassa integrazione si applicano anche per i lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (Ce) n.1260/1999 del Consiglio, del 21/06/1999 con organico superiore alle 2.000 unitavorative, nel settore della sanitprivata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, con limite massimo di 700 unitbr />
Premio di prezzo (Art. 58)
Le aziende farmaceutiche che effettueranno investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico potranno usufruire del “Premium Price” (Premio di Prezzo). Il Premio di Prezzo pari allo 0.1% del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica (10.2 ml. euro per il 2003, 10.6 ml. euro per il 2004, e 11 per il 2005).
Prezzo medio europeo per i farmaci (Art 52, c. 25 e 26)
Sospeso l’adeguamento dei listini. I nuovi listini entreranno in vigore dal 1 luglio 2003 se non vi sarsforamento del tetto della spesa farmaceutica.
In caso si verificasse questa ipotesi l’adeguamento sarulteriormente rinviato
Prontuario farmaceutico (Art 52, c.8)
Tetto massimo del 20% per la riduzione dei farmaci prevista dalla revisione del Prontuario
Pubblicitper i farmaci (Art.2 , c.9)
Sono indeducibili, ai sensi art. 75 del testo unico di cui al DPR n.917 del 1986 e successive modifiche, i costi sostenuti per acquisto di beni o servizi destinati direttamente o indirettamente a medici, veterinari, farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialitmedicinali o di ogli antro prodotto ad uso farmaceutico.
Rinnovi Contrattuali (Art.33, c1 e 4)
Le risorse per la contrattazione collettiva nazionale e l’incentivazione alla produttivitsono incrementate, a decorrere dal 2003, di 570 ml di euro.
Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti del pubblico impiego, ivi inclusi il Servizio Sanitario Nazionale, le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione e le universit sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilitdei rispettivi bilanci.
Sconto medicinali (Art 52, c6)
Per i medicinali con prezzo compreso tra 103,29 e 154,94 euro, i farmacisti dovranno applicare uno sconto obbligatorio al SSN del 12.5%, mentre per i farmaci con costo superiore a 154,94 l’aliquota aumenta al 19%
Ticket si diagnostica (Art. 52,c.5)
Soppressa la norma che aboliva il ticket per accertamenti diagnostici e visite specialistiche per l’anno 2003.
Ticket terme (art. 52, c. 1-3)
Dal 1 gennaio 2003 i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
Esclusi dalla spesa gli invalidi di guerra, i grandi invalidi per servizio e del lavoro, gli invalidi civili al 100%.
A partire dal 2004 l’importo del ticket potressere rivisto.