DELIBERA GIUNTA REGIONALE

Costituzione del Centro regionale per la formazione in Medicina generale

28-5-2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PARTE SECONDA- N.76

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2003, n. 439

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

premesso che il Servizio Sanitario nazionale (SSN) attribuisce al medico convenzionato per la medicina generale un ruolo strategico, nella organizzazione e nel suo funzionamento, per il cui esercizio, accanto e in aggiunta a competenze di natura professionale, necessario sviluppare conoscenze riguardanti il contesto in cui il professionista, con l’acquisizione della convenzione, chiamato ad operare, al fine di migliorare i comportamenti per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata;

ritenuto che l’acquisizione degli elementi e delle conoscenze prima evidenziate comportano la partecipazione di tale categoria di professionisti ad attivitdi ricerca ed iniziative di formazione e di aggiornamento che, seppur correlate a quelle attivate in attuazione dei principi e delle finalitdi cui agli articoli 16 e seguenti dei DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, assumono valenza del tutto peculiare rispetto alle altre categorie di personale medico operante nell’ambito del SSN, in ragione.del ruolo prevalente svolto dal medico di medicina generale nelle cure primarie, come, tra l’altro, emerge data disciplina specifica formalizzata dagli accordi collettivi nazionali riguardanti la categoria di cui per ultimo, all’art. 8 del DPR 28 luglio 2000, n. 270 e dai DLgs 256/91 e 368/99;

valutato che l’esigenza prima evidenziata rende opportuno, per un verso recuperare e valorizzare le esperienze pregresse condotte in materia, da parte delle Aziende sanitarie della Regione, per l’altro elaborare e stimolare l’avvio di nuove e ulteriori iniziative idonee a concretizzare gli orientamenti programmatici espressi in particolare dal Piano sanitario regionale in un contesto che, seppure specifico, sia tuttavia fortemente integrato con la picomplessiva gestione delle competenze regionali in materia di formazione continua realizzate in attuazione dell’art.16-ter del richiamato DLgs e con il sistema delle Universitdella Regione;

richiamato come nell’ambito del documento elaborato d’intesa tra la Direzione generale dell’Agenzia sanitaria regionale e la Direzione generale Sanite Politiche sociali in data 15 settembre 2001 relativo a “Piano di formazione della dirigenza del Servizio Sanitario nazionale in Emilia- Romagna: programma 2000-2002, tra gli obiettivi prioritari del SSR sia compresa la formazione continua dei medici di medicina generale,in una comune strategia,della formazione coerente con il disegno di modernizzazione del SSR;

Ritenuto opportuno prevedere che l’Agenzia sanitaria regionale, nel proprio contesto e sotto la diretta responsabilitdel Direttore, realizzi un coordinamento unitario della formazione continua, dotandosi, per le specificitdella medicina generale, di strumenti operativi idonei a proporre, esaminare, e promuovere le iniziative di volta in volta ritenute piutili per far fronte alle esigenze di formazione ed aggiornamento espresse sia dalle Aziende sanitarie che dalle categorie professionali interessate, in un rapporto sinergico e fortemente integrato con i competenti Servizi della Direzione generale Sanite Politiche sociali;

atteso che le esigenze evidenziate riguardino in particolare:

– la Formazione permanente, con riferimento sia alla individuazione delle esigenze formative espresse dalla categoria, sia alle iniziative attivabili da parte delle diverse Aziende Unitsanitarie locali della Regione in applicazione della normativa concernente la materia e degli obiettivi della programma sanitaria regionale. In tale contesto va ricondotto il compito di seguire il percorso formativo degli Animatori di formazione permanente previsti dall’art.8, comma 14, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui,
attualmente,al DPR 270 del 28 luglio 2000;

– la programmazione dei corsi teorici e dei tirocini pratici previsti dalla normativa riguardante le competenze regionali in in Medicina generale attualmanete disciplinata dai DLgs 256/91 e 268/99;

– gli aspetti concernenti la documentazione e la ricerca con particolare riferimento alla raccolta e alla valutazione della documentazione concernente le materie prima individuate, nonchlo studio e l’elaborazione di materiale idoneo a favorire un costante adeguamento delle conoscenze cliniche ed organizzative dei singoli medici all’evoluzione del SSR;

valutato che i problemi evidenziati possano essere adeguatamente affrontati prevedendo la costituzione, nel contesto organizzativo dell’Agenzia sanitaria regionale, di un’apposita organizzazione funzionale, denominata Centro regionale per la Formazione e l’aggiornamento in Medicina generale, con funzni di promozione e coordinamento di iniziative per l’attuazione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria, di programmi di ricerca, formazione e aggiornamento della categoria, per la valutazione delle iniziative proposte e la collaborazione alla definizione dei relativi contenuti;

richiamato che la costituzione dei Centro di cui trattasi rientra tra le tematiche oggetto dell’intesa sottoscritta tra l’Assessore regionale alla Sanite le Associazioni sindacali rappresentative dei Medici convenzionati per la medicina generale in sede di formalizzazione degli Accordi attuativi regionali previsti dal DPR 270/00, (punto 6 dell’Accordo), approvati con propria deliberazione n. 3085 del 28 dicembre 2001, acquisito il parere da parte dell’Ordine dei Medici del capoluogo di Regione;

ritenuto opportuno che l’Agenzia sanitaria, per l’espressione di indirizzi generali e l’espletamento di compiti di valutazione e proposta inerenti le funzioni del Centro stesso, si avvalga dell’apporto di un Gruppo tecnico, presieduto dal Direttore generale dell’Agenzia stessa o da suo delegato, con componenti provenienti dalla Direzione generale Sanite Politiche sociali dell’Assessorato regionale alla Sanit dall’Agenzia sanitaria regionale, dalle Aziende Unitsanitarie locali della Regione e dalle categorie professionali interessate, fino ad un massimo di quattordici avente durata,di norma, coincidente con quella delle Convenzioni nazionali per la Medicina generale;

precisato che la componente medica convenzionata del Gruppo tecnico, di numero pari a quella di parte pubblica, debba essere designata dalla parte medica del Comitato permanente regionale per la medicina generale, di cui all’art. 12 del DPR 270/00, tra medici convenzionati aventi riconosciuta esperienza in materia;

ritenuto, al fine di assicurare maggiore operativitalle attivitaffidate al Centro, in particolare nelle tre aree prima evidenziate, che il Gruppo tecnico individui, di intesa fra le parti, tre medici di medicina generale come coordinatori responsabili di tali aree richiamate, per l’approfondimento, lo sviluppo e la gestione degli aspetti tecnico-professionali a supporto delle proposte di intervento;

valutato infine che la specificitdelle competenze professionali necessarie unita alla delicatezza delle tematiche da trattare e alle oggettive difficoltdi relazione con categorie professionali operanti per il Servizio sanitario attraverso un rapporto contrattuale del tutto peculiare,quale indubbiamente quello della Convenzione, rendano opportuna la istituzione, nell’ambito dell’Agenzia sanitaria regionale, di un apposito riferimento operativo avente funzioni di Segretariato generale, operante alle dirette dipendenze del Direttore generale dell’Agenzia stessa ed in raccordo con i coordinatori responsabili di area, per l’espletamento di compiti di ordinaria amministrazione e, in particolare, per la tenuta dei rapporti, con le diverse istanze interessate;

– dato atto dei pareri.favorevoli espressi sul presente atto ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazior di Giunta regionale n. 277,4 del 10 dicembre 2001:

a) dal Responsabile del Servizio Politica del farmaco e Medicina generale, dr.ssa Raffaella Zanzi, in merito alla regolarittecnica;

b) dal Direttore generale alla Sanite Politiche sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimit

su proposta dell’Assessore alla Sanit

a voti unanimi e palesi, delibera

1) di costituire, presso l’Agenzia sanitaria regionale e sotto la direzione del Direttore generale dell’Agenzia stessa, il Centro regionale per la Formazione e l’aggiornamento in Medicina generale con funzioni di promozione,coordinamento e indirizzo operativo per la realizzazione, di programmi di ricerca, formazione ed aggiornamento della categoria dei medici convenzionati per la Medicina generale;

2) di precisare che le funzioni del Centro sono:

– svolgere attivitdi consulenza, di proposta e di supporto alle Aziende Unitsanitarie locali in materia di formazione permanente relativamente all’area specifica;

– partecipare alle iniziative di competenza istituzionale riguardanti la individuazione delle tematiche oggetto, nell’ainbito della formazione permanente, dell’aggiornamento obbligatorio annuale della categoria;

– supportare i competenti uffici della Direzione generale Sanite Politiche sociali dell’Assessorato regionale alla Sanit nella realizzazione delle iniziative riguardanti la programmazione dei corsi teorici e dei tirocini pratici previsti dalla normativa riguardante le competenze regioonali in materia di Formazione. specifica in Medicina generale attualmente disciplinata dai DLgs 256/91 e 368/99;

– elaborare proposte ai competenti uffici della Direzione Sanite Politiche sociali in merito ad eventuali indicazioni alle Aziende sanitarie della Regione, in ordine alle tematiche concernenti la formazione e l’aggiornamento della categoria;

3) di dare mandato al Direttore generale dell’Agenzia sanitaria regionale, per l’espletamento dei compiti e delle funzioni meglio specificati in premessa di procedere, con proprio provvedimento:

a) alla costituzione di un Gruppo tecnico, con numero di.componenti non superiore a quattordici avente durata; di norma, coincidente con quella delle Convenzni nazionali per la Medicina generale, presieduto dal Direttore generale dell’Agenzia o suo delegato.
I componenti sono individuati in misura paritetica, fra rappresentanti della Direzione generale Sanit e Politiche sociali dell’Assessorato alla Sanit dell’Agenz sanitaria regionale e delle Aziende sanitarie e fra rappresentanti delle categorie professionali. I componenti delle categorie professionali fino ad un massimo di sei, sono designati dalla parte medica del Comitato Permanente regionale per la medicina generale, di cui all’art. 12 del DPR 270/00, tra medici convenzionati aventi riconosciuta esperienza in materia, e, nel numero di uno, dalla Federazione regionale degli Ordini dei Medici della Regione;

b) all’individuazione, di intesa fra le parti, dei coordinatori delle principali aree di attivitdei Centro, cui affidare compiti di approfondimento, sviluppo e gestione degli aspetti tecnico-professionali relativi a ciascuna delle tre aree di cui in premessa;

c) di istituire, nel proprio contesto, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnate al Centro, una Segreteria generale, preposta alla gestione degli affari correnti ed operante alle proprie dirette dipendenze, per l’espletamento dei compiti di ordinaria amministrazione e,in particolare, per la tenuta dei rapporti e la gestione dei compiti di raccordo con le diverse istanze interessate alle tematiche oggetto del presente provvedimento.