CASSAZIONE :CONSIDERAZIONI SULL’ABORTO EUGENETICO E CONNESSE RESPONSABILITA’ MEDICHE
30.09.2004 CORTE di CASSAZIONE – ( Nel nostro ordinamento esiste il diritto di non nascere se con la nascita si ha poi una wrongful life o vita ingiusta ? considerazioni sull’aborto eugenetico e sulle connesse responsabilita’ del medico)
– Partendo dalla considerazione preliminare che il nostro ordinamento prevede l’aborto eugenetico, a cui sarebbero tenuti i genitori (quanto meno la gestante), ove correttamente informati delle malformazioni o delle malattie del feto da parte del sanitario, si giunge alla conseguenza che la mancata informazione da parte del sanitario della malattia della piccola nascitura, impedendo alla madre di poter esercitare la facoltdi aborto, avrebbe reso il medico stesso unico responsabile della vita non sana o “ingiusta”della minore, che invece aveva come alternativa quella di non nascere.
La suprema Corte respinge la tesi, sotto il profilo dell’aborto eugenetico,sostenendo che se vero che il nostro ordinamento tutela l’embrione fin dal concepimento e che puparlarsi di un “diritto a nascere sani”, detta locuzione va intesa nella sua portata positiva e non negativa. Il “diritto a nascere sani” significa solo che, sotto il profilo privatistico della responsabilitcontrattuale, extracontrattuale, e da “contatto sociale” , nessuno puprocurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso), e, sotto il profilo – in senso lato – pubblicistico, che siano predisposti quegli istituti normativi o quelle strutture di tutela, di cura ed assistenza della maternit idonei a garantire, nell’ambito delle umane possibilit la nascita sana.
Non significa invece, che il feto, che presenti gravi anomalie genetiche, non deve “essere lasciato nascere”, non esistendo, nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico. Esso inoltre non esiste ncome diritto della gestante ncome un diritto del nascituro, per quanto da far valere successivamente alla nascita, sotto il profilo risarcitorio per il mancato esercizio. Viene esclusa quindi la responsabilitdel sanitario per non avere informato della pregressa malattia i genitori, non peggiorando tale omissione le condizioni del concepito, non curabili, secondo la scienza medica, durante la gestazione
(a cura del Centro Studi di Diritto Sanitario / Dirittosanitario.Net)
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