Regolamento autonomia didattica degli Atenei e modifiche

Decreto 22 ottobre 2004, n. 270

in vigore dal 27 novembre 2004

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Gazzetta Ufficiale n.266 del 12 novembre 2004

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DECRETO 22 ottobre 2004, n.270

Modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia

didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999, n. 509.

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare

l'articolo 17, comma 3;

  Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

e successive modificazioni ed integrazioni;

  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti

ministeriali  4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,

pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18

del  22 gennaio  2001;  2 aprile  2001,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,

n. 25;

  Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

  Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il

25 settembre  2003,  il parere del Consiglio nazionale degli studenti

universitari   (CNSU)   reso  il  19 giugno  2003,  il  parere  della

Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane (CRUI) reso il

23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema

universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e

del 22 marzo 2004;

  Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della predetta legge n. 400 del

1988  (nota  n.  2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata

dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio

2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

 

                               Adotta

 

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

 

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

    a) per   Ministro   o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati

ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

    c) per  regolamenti  didattici  di  ateneo,  i regolamenti di cui

all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

    d) per  regolamenti  didattici dei corsi di studio, i regolamenti

di  cui  all'articolo 11,  comma 2,  della legge 19 novembre 1990, n.

341;

    e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e

di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

    f) per  titoli  di  studio,  la  laurea, la laurea magistrale, il

diploma  di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti

corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

    g) per  classe  di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei

corsi   di   studio,   comunque   denominati,  raggruppati  ai  sensi

dell'articolo 4;

    h) per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di

discipline  di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato

nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del

24 ottobre 2000, e successive modifiche;

    i) per    ambito    disciplinare,    un    insieme   di   settori

scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,

definito dai decreti ministeriali;

    l)  per  credito formativo universitario, la misura del volume di

lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad

uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per

l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative

previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

    m) per  obiettivi  formativi,  l'insieme di conoscenze e abilita'

che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al

conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;

    n) per  ordinamento  didattico  di  un corso di studio, l'insieme

delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  corso di studio, come

specificato nell'articolo 11;

    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista

dalle  universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e

professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi

di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di

laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,

all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'

di studio individuale e di autoapprendimento;

    p) per    curriculum,   l'insieme   delle   attivita'   formative

universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  regolamento

didattico  del corso di studio al fine del conseguimento del relativo

titolo.

 

      

                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto

          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,

          recante  Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma

          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

          S.O.

              - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400

          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della

          Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

              3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione..

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della

          legge  15 mag-gio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo

          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei

          procedimenti di decisione e di controllo):

              95.  L'ordinamento  degli  studi  dei corsi di diploma

          universitario,  di laurea e di specializzazione di cui agli

          articoli 2,  3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'

          disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.

          11,  commi  1  e  2, della predetta legge, in conformita' a

          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa

          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio

          universitario   nazionale  e  le  commissioni  parlamentari

          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro

          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,

          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente

          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il

          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in

          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei

          commi  da  <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui

          al presente comma determinano altresi':

                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,

          accorpati  per  aree omogenee, la durata, anche in deroga a

          quanto  previsto  dagli  articoli 2,  3  e  4  della  legge

          19 novembre  1990,  n.  341, e successive modificazioni, ed

          anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'

          svolto,  l'eventuale  serialita'  dei  predetti corsi e dei

          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,

          tenendo   conto   degli   sbocchi   occupazionali  e  della

          spendibilita'   a   livello   internazionale,   nonche'  la

          previsione  di  nuove  tipologie di titoli rilasciati dalle

          universita',   in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli

          determinati  dall'art.  1  della legge 19 novembre 1990, n.

          341,  in  corrispondenza  di  attivita' didattiche di base,

          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta

          formazione permanente e ricorrente;

                b)  modalita'  e  strumenti  per l'orientamento e per

          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia

          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche

          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e

          telematici;

                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'

          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi

          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati

          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al

          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della

          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

              -  Il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999, n. 509,

          recante  Regolamento recante norme concernenti l'autonomia

          didattica   degli  atenei  e'  pubblicato  nella  Gazzetta

          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio

          1998,  n. 25, riguarda: Regolamento recante disciplina dei

          procedimenti  relativi allo sviluppo ed alla programmazione

          del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di

          coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e

          b),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nella

          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.

              - Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.

          142,  prevede:  Norme  di  attuazione  dei  principi e dei

          criteri  di  cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.

          196,   sui   tirocini   formativi  e  di  orientamento  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.

              -  La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: Norme per

          il   reclutamento   dei   ricercatori   e   dei  professori

          universitari   di   ruolo  e'  pubblicata  nella  Gazzetta

          Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.

              -  La  legge  2 agosto 1999, n. 264, prevede: Norme in

          materia  di  accessi  ai  corsi universitari e' pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.

          Nota all'art 1:

              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95 della legge

          15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

              -  L'art.  11  della  legge  19 novembre  1990,  n. 341

          Riforma degli ordinamenti didattici universitari prevede:

              Art.  11.  - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di

          cui  all'art.  1,  nonche'  dei  corsi  e  delle  attivita'

          formative  di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per

          ciascun   ateneo,   da  un  regolamento  degli  ordinamenti

          didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il

          regolamento   e'   deliberato  dal  senato  accademico,  su

          proposta  delle  strutture  didattiche,  ed  e'  inviato al

          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e

          tecnologica  per  l'approvazione.  Il  Ministro, sentito il

          CUN,   approva   il   regolamento   entro  180  giorni  dal

          ricevimento,  decorsi  i quali senza che il Ministro si sia

          pronunciato   il   regolamento  si  intende  approvato.  Il

          regolamento e' emanato con decreto del rettore.

              2.  I  consigli delle strutture didattiche determinano,

          con  apposito  regolamento,  in  conformita' al regolamento

          didattico  di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta' di

          insegnamento,   l'articolazione   dei   corsi   di  diploma

          universitario  e di laurea, dei corsi di specializzazione e

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