Regolamento autonomia didattica degli Atenei e modifiche
Decreto 22 ottobre 2004, n. 270
in vigore dal 27 novembre 2004
Gazzetta Ufficiale n.266 del 12 novembre 2004
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
DECRETO 22 ottobre 2004, n.270
Modifiche  al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato  con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
   IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, comma 3;
 Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
 Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
 Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
 Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari  (CNSU)  reso il 19 giugno 2003, il parere della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il
23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004;
 Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
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                              Adotta
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                     il seguente regolamento:
                              Art. 1.
                            Definizioni
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 1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
   a) per  Ministro  o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
   b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
   c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
   d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
   e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
   f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
   g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi  di  studio,  comunque  denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
   h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000, e successive modifiche;
   i) per   ambito   disciplinare,   un   insieme  di  settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
   l) per credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
   m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che  caratterizzano  il  profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
   n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
   o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
   p) per   curriculum,  l'insieme  delle  attivita'  formative
universitarie  ed extrauniversitarie specificate nel regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
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    Â
                  Avvertenza:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
         dall'amministrazione  competente per materia, ai sensi
         dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
         sulla  promulgazione  delle leggi, sull'emanazione  dei
         decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
         pubblicazioni   ufficiali  della  Repubblica  italiana,
         approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
         fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
         alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
         valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
         Note alle premesse:
             - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
         recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
         dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59 e'
         pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
         S.O.
             - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
         (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
         Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
             3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
         regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
         autorita'  sottordinate  al Ministro, quando la legge
         espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
         materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
         adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
         necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
         I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
         dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
         dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
         del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione..
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
         legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
         snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
         procedimenti di decisione e di controllo):
             95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
         universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
         articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
         disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
         11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a
         criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
         comunitaria  vigente in materia, sentiti il Consiglio
         universitario  nazionale e le commissioni parlamentari
         competenti,  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro
         dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
         di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
         ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
         medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
         vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
         commi da <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
         al presente comma determinano altresi':
               a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
         accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
         quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
         19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
         anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
         svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
         relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
         tenendo  conto  degli  sbocchi  occupazionali e della
         spendibilita'  a  livello  internazionale,  nonche' la
         previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
         universita',  in aggiunta o in sostituzione a quelli
         determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.
         341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
         specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
         formazione permanente e ricorrente;
               b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
         favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
         informazione  sugli  ordinamenti  degli  studi,  anche
         attraverso   l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
         telematici;
               c) modalita' di attivazione da parte di universita'
         italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
         universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
         di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
         capo II del titolo III del decreto del Presidente della
         Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
             - Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
         recante Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
         didattica  degli atenei e' pubblicato nella Gazzetta
         Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
         1998, n. 25, riguarda: Regolamento recante disciplina dei
         procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
         del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
         coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
         b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nella
         Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.
             - Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
         142, prevede: Norme  di attuazione dei principi e dei
         criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
         196,  sui  tirocini  formativi e di orientamento e'
         pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
             - La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: Norme per
         il  reclutamento  dei  ricercatori  e  dei professori
         universitari  di  ruolo e' pubblicata nella Gazzetta
         Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
             - La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: Norme in
         materia di accessi ai corsi universitari e' pubblicata
         nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
         Nota all'art 1:
             - Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
         15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
             - L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341
         Riforma degli ordinamenti didattici universitari prevede:
             Art. 11.  - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
         cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
         formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per
         ciascun  ateneo,  da un regolamento degli ordinamenti
         didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
         regolamento  e'  deliberato dal senato accademico, su
         proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
         Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
         tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
         CUN,  approva  il  regolamento  entro 180 giorni dal
         ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
         pronunciato  il  regolamento si intende approvato. Il
         regolamento e' emanato con decreto del rettore.
             2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
         con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
         didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
         insegnamento,  l'articolazione  dei  corsi  di diploma
         universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
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