Criteri e modalitper una applicazione omogenea delle Note AIFA
Un documento esplicativo concordato con le Regioni per una corretta interpretazione delle nuove note AIFA.
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  La disposizione normativa vigente recata dall’art. 70, comma 2, della legge 23.12.98 n448 prevede che ogni prescrizione medica soggetta a Nota debba essere controfirmata dal medico curante. Tuttavia, considerata l’entrata in vigore dal 01.01.2005 del nuovo modello di ricetta e tenuto conto di un emendamento, presentato per la legge Finanziaria 2005, finalizzato ad escludere l’obbligo della controfirma di cui sopra si precisa che per l’intervallo di tempo intercorrente dall’entrata in vigure del provvedimento di revisione delle Note (S.O. n162, G.U. n259 del 04/11/2004 – Serie Generale) ed il 01.01.2005:
- per le ricette redatte in via informatizzata, superato l’obbligo di controfirmare la nota, non vi la possibilitdi modificare la prescrizione medica da parte di soggetti diversi dal medico prescrittore;
- per tutte le altre ricette la responsabilitdell’indicazione della Nota pertinente fa capo esclusivamente al medico prescrittore.
  In merito alla prescrizione dei medicinali della nota 78, per i quali previsto che la prescrizione a carico del SSN avvenga su diagnosi e piano terapeutico specialistico, tale disposizione da considerarsi non retroattiva. Pertanto, per i pazienti giin trattamento alla data di entrata in vigore delle Note, consentito proseguire la terapia secondo le modalitin essere. La Nota quindi si applica ai nuovi casi e ai controlli presso le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie o comunque dei centri abilitati alla prescrizione individuati dalle Regioni e Province e Autonome.
  Si precisa che la distribuzione diretta o altre forme di distribuzione individuate dalla Regioni non modificano nil regime di rimborsabilitnquello di dispensazione dei medicinali inclusi nella lista del PHT come indicato nei rispettivi decreti di autorizzazione all’immissione in commercio delle singole formulazioni
  La nota relativa all’ossigeno terapeutico stata abolita. Relativamente all’ossigeno, in attesa di un prevedimento specifico da parte dell’AIFA si deve intendere che per l’erogazione dello stesso si devono seguire le procedure fino ad oggi adottate.