Anno: 2005

CORTE di CASSAZIONE – (Il dirigente medico e’ sempre tenuto ad effettuare lo straordinario oltre i limiti previsti ?)

L’eccezione al divieto di effettuazione dello straordinario oltre i limiti legislativamente previsti e di esclusione del riposo settimanale per il personale direttivo motivata dalla particolare natura delle mansioni attribuite a tale personale, con la conseguenza che la suddetta eccezione non ha ragione di sussistere quando (come per i medici) la qualifica dirigenziale venga riconosciuta a tutti prescindendo dalle mansioni in concreto svolte (centro studi di diritto sanitario – www.dirittosanitario.net)

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TRIBUNALE di MONZA – (presunzione di responsabilitdel medico, in caso di incompletezza della cartella clinica; sui criteri di quantificazione del danno)

Quando non sia possibile stabilire con assoluta esattezza se il danno patito da un paziente sia stato causato dall’imperizia del medico curante o da altre cause, e l’incertezza derivi dall’incompletezza della cartella clinica o dall’omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, quest’ultimo deve ritenersi responsabile del danno, allorchla sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo (centro studi di diritto sanitario – www.dirittosanitario.net)

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CORTE d’ APPELLO di ROMA – (sulla sostanziale differenza tra ambulatorio e studio medico)

La speciale autorizzazione del sindaco di cui all’art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) richiesta per l’apertura di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica , dovendosi qualificare come ambulatorio ogni locale che risulti destinato ad attivitdiagnostiche e terapeutiche che non richiedano ospedalizzazione, indipendentemente dalla attrezzatura della quale esso sia fornito; non anche per l’apertura di uno studio medico, dovendosi qualificare come tale il locale adibito al solo esercizio dell’attivitprofessionale di uno o pimedici, senza alcuna finalitterapeutica e caratterizzata dalla prevalenza del profilo professionale su quello organizzativo.(centro studi di diritto sanitario/ www.dirittosanitario.net)

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CORTE d’APPELLO di GENOVA – (quando i dati anamnestici risultanti da cartella clinica possono assurgere a fonte di convincimento?)

Non puo’ essere riconosciuto all’ anamnesi raccolta in occasione del ricovero in casa di cura, valore di confessione stragiudiziale, utilizzandola per superare i dati documentali, in presenza di espressa contestazione. Se vero che solitamente i dati anamnestici vengono esposti dai medici in ordine cronologico, altresvero che essi vengono riportati sulla base delle dichiarazioni del paziente, che possono non essere caratterizzate da altrettanta precisione, ed essere dal paziente stesso esposte anche in modo impreciso, disordinato o confuso, mentre altresdato notorio di esperienza che tali dichiarazioni non vengono abitualmente rilette al paziente.(centro studi di diritto sanitario – www.dirittosanitario.net)

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CORTE APPELLO di GENOVA – (per il dentista la relativa obbligazione e’ di risultato: errore di progettazione delle protesi)

L’obbligazione assunta dal dentista si inquadra quale obbligazione di risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato); il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneito inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ., anche a prescindere dalla natura della obbligazione, se di mezzi o risultato (www.dirittosanitario.net)

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CORTE di CASSAZIONE – (la mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa)

La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e una norma cogente, ma ha la mera finalita di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo essere imposta), non puo ritenersi negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto allinvito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio allattendibilita delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (www.dirittosanitario.net)

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