Mese: Febbraio 2005

Indennizzo per infortunio alla fine del turno di lavoro

Va indennizzato il medico infortunatosi mentre era intento a lavarsi le mani alla fine del turno ospedaliero.

– La nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento di attivitlavorativa in modo diretto ed indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi anche della esposizione al rischio insito in attivitaccessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attivit.  Non richiesto, dunque, necessariamente che l’infortunio avvenga durante l’espletamento delle mansioni lavorative essendo sufficiente anche un nesso di derivazione eziologia mediato e indiretto in quanto il rischio assicurato non solamente quello tipico insito nelle mansioni svolte dall’assicurato ma quello non totalmente estraneo all’attivitlavorativa.

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