MEDICO SETTANTENNE e PROROGA CONVENZIONE
MEDICO SETTANTENNE e PROROGA CONVENZIONE.Â
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TRIBUNALE di ARIANO IRPINO – ord. cautelare ( ha diritto alla proroga biennnale il medico convenzionato settantenne, anche sotto la vigenza del nuovo accordo)
In funzione dello ius superveniens di cui all’art. 8 della contrattazione collettiva approvata il 23.03.05 si impone quale premessa la qualificazione della opzione al proseguimento del rapporto per un biennio dopo il compimento del 65 anno di et siccome prevista dall’art. 16 del D.lgs n. 503/1992, pervenendosi alla conclusione, peraltro conforme all’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte Sez Lavoro, che non trattasi di mera aspettativa, ma di un vero e proprio diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, insorto con l’esercizio della facolte nel momento in cui la relativa comunicazione sia pervenuta al destinatario, indipendentemente da qualsiasi presa d’atto o accettazione della amministrazione, non affatto previsti dalla legge(www.dirittosanitario.net)Â