IN CELLA CHI MINACCIA IL MEDICO
Minacciare un dottore per superare le code al PS violenza a pubblico ufficiale.
Da Il Sole24ore Sanit19-25 luglio 2005
Cassazione: confermata la condanna di un paziente irrequieto a 2 mesi di reclusione.
“Ti faccio una faccia di schiaffi”, “ti aspetto fuori”, “so chi sei”. Sono frasi a cui purtroppo i medici sono abituati, specie nei pronto soccorso, quando le file sono lunghe e il dolore acuisce l’insofferenza delle attese. Chi le pronuncia, per rischia il carcere per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 336 del codice penale. E’ successo a un paziente piuttosto irrequieto, in coda per essere medicato all’Ospedale santa Maria Goretti di Latina. L’uomo, con vari precedenti penali, non aveva risparmiato insulti ed espressioni minacciose nei confronti del medico di turno, perchvoleva essere visitato subito senza attendere. Il caso ha voluto che da quelle parti passasse un poliziotto, che lo ha denunciato all’autoritgiudiziaria. Il tribunale di Latina, nel 2001, ha condannato il paziente a due mesi di reclusione per minaccia a pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado stata confermata nel 2003 dalla Corte d’appello di Roma. Contro quest’ultima decisione, l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo tra l’altro che la Corte aveva omesso di motivare sulla capacitdelle frasi pronunciate di incutere timore, che le espressioni erano rivolte ad un infermiere e che il suo comportamento, alterato dal dolore, avrebbe dovuto essere considerato come una “reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale”.
La Cassazione (sezione sesta penale, sentenza n. 24598, depositata il 4 luglio) respinge tutte le censure, dichiarando il ricorso infondato. Non c’dubbio, innanzitutto, sulla “natura” del reato commesso: “”La coazione era diretta a far commettere al pubblico ufficiale un atto del suo ufficio (intervento curativo)”. In secondo luogo, “arcinoto che la minaccia va valutata ex ante e deve poter incutere timore in un soggetto di normali capacitreattive”. Nessun rilievo, afferma la Suprema Corte, puavere la considerazione che il medico ha detto di non avere denunciato il fatto “perchabituato a certe offese” e che dunque sia persona capace di non farsi intimidire. N conclude Piazza Cavour, “la mera inazione del pubblico ufficiale”-ovvero il rifiuto del medico di medicare il paziente prima degli altri- puessere ritenuta un’omissione. Anzi illegittimo,semmai, sarebbe stato proprio il contrario: alterare l’ordine delle visite, “a meno che non si trattasse di persona in pericolo di vita”.
Per l’uomo non c’scampo. E, oltre a scontare la condanna, dovrpagare le spese processuali.
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