TAR LOMBARDIA – (sulla convalida degli esami sostenuti nel corso di laurea in Medicina rispetto a quelli previsti nel corso di laurea in Odontoiatria)
– Nel valutare la corrispondenza dei contenuti didattici e scientifici dei programmi a confronto, gli organi accademici esprimono apprezzamenti che costituiscono esercizio di un potere tecnico discrezionale, i cui esiti sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicit per palese travisamento e per assenza o incongruitdella motivazione.
La circostanza che una determinata materia sia compresa tra quelle mediche generali elencate nellallegato alla dir.76/687 non vale di per sa dimostrare la piena equivalenza degli insegnamenti del corso di Medicina con le corrispondenti discipline del corso di Odontoiatria e protesi dentaria, che sono necessariamente orientate a garantire una formazione decisamente specialistica (centro studi di diritto sanitario/ www.dirittosanitario.net)
02.09.2005 TAR LOMBARDIA – (sulla convalida degli esami sostenuti nel corso di laurea in Medicina rispetto a quelli previsti nel corso di laurea in Odontoiatria) |
– Nel valutare la corrispondenza dei contenuti didattici e scientifici dei programmi a confronto, gli organi accademici esprimono apprezzamenti che costituiscono esercizio di un potere tecnico discrezionale, i cui esiti sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicit per palese travisamento e per assenza o incongruitdella motivazione.
La circostanza che una determinata materia sia compresa tra quelle mediche generali elencate nellallegato alla dir.76/687 non vale di per sa dimostrare la piena equivalenza degli insegnamenti del corso di Medicina con le corrispondenti discipline del corso di Odontoiatria e protesi dentaria, che sono necessariamente orientate a garantire una formazione decisamente specialistica (centro studi di diritto sanitario/ www.dirittosanitario.net) Sentenza 12 aprile 2005, n. 778 REPUBBLICA ITALIANA 3) Il ricorrente, iscritto al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso lUniversitdegli studi di Milano, ha chiesto lannullamento delle delibere con cui i competenti organi universitari del CLOPD hanno negato la convalida di alcuni esami gisuperati durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. In proposito il ricorrente sostiene che gli esami gisostenuti nel corso di laurea in Medicina sarebbero identici o quanto meno affini, dal punto di vista contenutistico, a quelli previsti nel piano di studi del Corso di laurea in Odontoiatria, per cui – alla luce della Direttiva 78/687/CE e del disposto normativo di cui agli artt.10 e 11 r.d. n.1269/38 – anche detti esami avrebbero dovuto essere convalidati. Il mancato riconoscimento sarebbe in ogni caso affetto da motivazione incongrua, carente e pretestuosa, in particolare nella parte in cui esclude la validitdegli esami sostenuti in data antecedente dieci anni la richiesta di riconoscimento. 4) Lart.10 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, nel consentire allo studente il passaggio da uno ad altro corso di laurea, ha affidato al Consiglio di Facoltdel nuovo indirizzo il compito di stabilire le modalitper liscrizione e per leventuale abbreviazione del corso, secondo le previsioni contenute al comma secondo dellart.10 del medesimo decreto. Questo ammette la possibilitdi consentire liscrizione ad anno superiore al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinit valutati ai fini dellabbreviazione. |