Anno: 2007

CASSAZIONE CIVILE (incompatibilittra medicina generale, pediatria, continuitassistenziale ed ipotesi risarcitorie )

Il divieto imposto dal  D.P.R. n. 484 del 1996, art. 4, applicabile ratione temporis alla fattispecie, per cui non possibile che uno stesso sanitario sia titolare di due distinti incarichi a tempo indeterminato, in particolare che possa essere convenzionato sia come medico di base che come pediatra, viene derogato, almeno parzialmente, per la continuitassistenziale, ossia per i servizi di guardia medica che debbono essere comunque assicurati per garantire in ogni momento l’assistenza medica per i casi di emergenza, e che, pur se obbiettivamente gravosi (se non altro per l’obbligo del sanitario di tenersi a disposizione degli assistiti) non interferiscono come tempi con le prestazioni ordinarie di un rapporto convenzionato.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Le parti hanno stabilito, cos che questi incarichi di continuitassistenziale possano essere conferiti anche ai medici incaricati a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta, ma soltanto in quanto, e fino a quando, hanno in carico un numero di ridotto assistiti cui assicurare l’assistenza medica o pediatrica di base.

Nelle ipotesi di azioni risarcitorie intraprese dal medico che si ritenga danneggiato dalla illegittima applicazione di un siffatto sistema, a suo carico lonere della prova. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ] 

 

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TRIBUNALE di GENOVA Sez. Lavoro (Ente Ospedaliero risarcisce il danno per contratti a termine illegittimi)

Dallaccertata nullitdella clausola con cui lEnte Ospedaliero ha apposto un termine al contratto di lavoro e le successive proroghe, non possono conseguire nla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato nla declaratoria dillegittimitdel recesso. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Laccertata nullitdluogo invece ad un diritto risarcitorio con condanna dellEnte alla corresponsione di un importo complessivamente pari a venti mensilitdella retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]

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CASSAZIONE PENALE (il compimento di un solo atto sufficiente per lesercizio abusivo di una professione)

La condotta esecutiva del delitto di esercizio abusivo di una professione cui all’art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo, non necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma sufficiente anche il compimento di un solo atto. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]

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BANDI CONCORSI E BORSE DI STUDIO

Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto vacante presso l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.

Scadenza domanda: ore 12 del 10 gennaio 2008

Bando per l’assegnazione di una borsa di studio riservata ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia, da svolgersi presso la U.O.C. Cardiologia dell’Ospedale Maggiore-Dipartimento Medico.

Scadenza domanda: ore 12 del 27 dicembre 2007

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CASSAZIONE CIVILE ( rimborso IRAP non dovuta: il medico deve fornire la prova ).

Costituisce onere del medico contribuente che chieda il rimborso dell’IRAP, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni per lapplicazione. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

L’esercizio dell’attivitdi lavoro autonomo infatti, escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivitproduttive (IRAP) allorquando si tratti di attivitnon autonomamente organizzata dovendosi a tal fine intendere per esercizio di attivitautonomamente organizzata, soggetta ad IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quella abituale ed autonoma che dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacitproduttiva del contribuente. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]

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