come puntualizzato anche in dottrina, bisogna partire dalla considerazione che la risposta sulla sussistenza o meno del nesso eziologico non puessere, in effetti, esaustivamente e semplicisticamente trovata, sempre e comunque, nelle leggi statistiche, tuttavia non puneppure affermarsi che le leggi statistiche, in precedenza considerate decisive, debbano essere completamente trascurate. Le leggi statistiche, in vero, sono solo uno degli elementi che il giudice pue deve considerare, unitamente a tutte le altre emergenze del caso concreto. Con la conseguenza che il giudizio positivo sulla sussistenza del nesso eziologico non si baserpisolo sul calcolo aritmetico/statistico (quale che sia la percentuale rilevante), ma dovrtrovare il proprio supporto nell’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che hanno caratterizzato la vicenda concreta. Il giudice, in buona sostanza, potr(anzi, dovr partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell’indagine giudiziaria. Per dovrpoi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne – in un senso o nell’altro – il valore di credibilit e dovrverificare, altres se queste leggi siano compatibili con l’et il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilitindividuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilitlogica. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]
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