Mese: Marzo 2007

BANDI CONCORSI E BORSE DI STUDIO

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 21 marzo 2007

Tra gli altri: Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione in Medicina generale 2007-2010 della Regione Emilia-Romagna

Servizio di assistenza sanitaria turistica stagione estiva 2007. Pubblicazione di avviso per incarichi.( Scadenza presentazione domande: 10 aprile 2007 )

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CASSAZIONE CIVILE ( rimborsati al medico oltre 15.000 Euro di IRAP)

Ai fini dellapplicazione dellIRAP, l’espressione “autonomamente organizzata”, assunta dalla legge quale connotato indefettibile dell’attivitabituale tassabile, da interpretare necessariamente in senso oggettivo, non solo perchl’elemento dell’autonomia, se inteso in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista autonomamente organizzato perchun soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perchl’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, quindi obbligatoria per l’interprete. La rilevanza riconosciuta all’aspetto oggettivo dell’organizzazione autonoma – al fine d’individuare gli esercenti di arti e professioni soggetti ad imposta – comporta, d’altronde, la necessitdi accertare la presenza o l’assenza degli elementi di organizzazione attuati per svolgere l’attivitprofessionale. Tale accertamento – come pure rileva la sentenza n. 156/2001 della corte costituzionale – “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto”, indagabile dal giudice tributario di merito [ Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]

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CASSAZIONE PENALE (morte del paziente per omissioni diagnostiche).

come puntualizzato anche in dottrina, bisogna partire dalla considerazione che la risposta sulla sussistenza o meno del nesso eziologico non puessere, in effetti, esaustivamente e semplicisticamente trovata, sempre e comunque, nelle leggi statistiche, tuttavia non puneppure affermarsi che le leggi statistiche, in precedenza considerate decisive, debbano essere completamente trascurate. Le leggi statistiche, in vero, sono solo uno degli elementi che il giudice pue deve considerare, unitamente a tutte le altre emergenze del caso concreto. Con la conseguenza che il giudizio positivo sulla sussistenza del nesso eziologico non si baserpisolo sul calcolo aritmetico/statistico (quale che sia la percentuale rilevante), ma dovrtrovare il proprio supporto nell’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che hanno caratterizzato la vicenda concreta. Il giudice, in buona sostanza, potr(anzi, dovr partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell’indagine giudiziaria. Per dovrpoi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne – in un senso o nell’altro – il valore di credibilit e dovrverificare, altres se queste leggi siano compatibili con l’et il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilitindividuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilitlogica. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

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CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro (il medico condannato a rimborsare il costo dei medicinali prescritti).

Atteso che la possibilitdi prescrizione di farmaci per un periodo di tre mesi costituisce eccezione a regole ben pirestrittive e che la prescrizione al di fuori delle condizioni e limitazioni previste dalla legge e dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, ivi compresa quella eccedente i tre mesi, costituisce violazione di legge, va considerato che la ratio del divieto di prescrizione ultratrimestrale, va ravvisata nel bilanciamento fra linteresse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e quindi del debito pubblico e linteresse privato del paziente, affetto da patologia cronica, e dei suoi familiari di limitare il ricorso al medico di famiglia per la prescrizione dei farmaci a somministrazione continua. Il limite temporale inoltre variamente giustificato dalla possibilitdi introduzione di nuove terapie, diminuzione del prezzo del medicinale, morte del paziente e la valutazione sulla prescrivibilitper tre mesi va effettuata ex ante e non ex post. Pertanto il rimborso del costo dei medicinali da parte del medico convenzionato rappresenta una sorta di penale a suo carico, per non essersi attenuto alle regole legali ed amministrative in tema di prescrizioni a carico del SSN. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net]

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CORTE di CASSAZIONE ( il medico che sbaglia diagnosi risarcisce il danno arrecato allequilibrio psichico del paziente ).

la particolare natura del rapporto professionale che si instaura tra il medico ed il paziente che, a differenza degli altri rapporti con professionisti nei quali risalta in via esclusiva o di gran lunga prevalente l’aspetto economico, investe il paziente nella sua totalitpsico-fisica. In altri termini, poichl’intervento del medico riguarda non tanto o non solo la fisicitdel soggetto ma la persona nella sua integrit(si cura non la malattia ma il malato), ragionevole ritenere che eventuali errori diagnostici compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona, specie se l’errore riguarda la diagnosi di malattie assai gravi e comunque in grado di pregiudicare grandemente la serenitdel paziente per le sue prospettive infauste e quindi ansiogene. (Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net)

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CORTE dAPPELLO di Milano ( esercizio abusivo della professione medica e rischi per i medici collaboratori )

Posto che alla figura professionale dell’odontotecnico preclusa qualunque manovra nel cavo orale di un paziente – anche la stessa ispezione – essendogli consentita la sola realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato, commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell’art. 348 cod. pen., l’odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi. Sarebbero sul crinale di una responsabilitconcorsuale i medici dentisti o odontoiatri che si avvicendano nella collaborazione con chi esercita abusivamente la professione medica, laddove avessero avuto elementi per ritenere che l’imputato effettuasse attivitnon consentite. (Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net)

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