GIOVEDI’ DELL’ORDINE
Gioved04 ottobre 2007
Aula Magna delle Nuove Cliniche ore 20,45:
“I Farmaci off-label”
Evento accreditato a fini ECM
Continua a leggereOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ferrara
Piazza Sacrati 11 – 44121 Ferrara – Tel. 0532 20.22.47- 20.73.94
Gioved04 ottobre 2007
Aula Magna delle Nuove Cliniche ore 20,45:
“I Farmaci off-label”
Evento accreditato a fini ECM
Continua a leggereINCENERITORI E POSIZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Continua a leggereDlla interpretazione sistematica della normativa nazionale in materia si trae la conclusione che lodontoiatra gititolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea. Nella specie il concorso riguardava laccesso al primo livello di “odontoiatra” nel S.S.N. e quindi laccesso atteneva una disciplina in cui il possesso del titolo laurea in odontoiatria comprendeva ex se la specializzazione, dal momento che la laurea in odontoiatria non prevede ncontempla una specializzazione in odontoiatria, ma soltanto in ortodonzia e chirurgia orale. Ne consegue che per partecipare al concorso in questione per lodontoiatria non era necessaria la specializzazione in odontoiatria. Qualora il concorso fosse stato bandito sempre per larea di odontoiatria, ma per la disciplina ortodonzia o chirurgia orale la semplice laurea in odontoiatria non sarebbe stata sufficiente, ma avrebbe dovuto essere dimostrato anche il possesso della relativa specializzazione. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]
Continua a leggereBollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 142 del 19 settembre 2007
Continua a leggereAVVISO PUBBLICO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
Incarico di lavoro autonomo di Dirigente medico di Medicina Fisica e Riabilitazione di durata semestrale.
Scadenza del termine (perentorio) ore 12 del 04 ottobre 2007
Continua a leggereAllegato Avviso Pubblico del Comune di Mesola (FE) per il conferimento dell’incarico di “medico competente in materia di sicurezza sul lavoro”, ai sensi del D.Lgs. n.626/94, art.17
Scadenza 08 ottobre 2007
Continua a leggereLa psicologia clinica va riconosciuta come materia riservata esclusivamente agli psicologi.
Da Il Sole 24Ore 08 settembre 2007
Continua a leggereFare diagnosi e prescrivere cure esclusiva del medico. Stop ai finti medici.
Continua a leggereLa Corte Costituzionale ha affermato, in ordine alla questione di legittimitcostituzionale di disposizioni di legislazione regionale aventi ad oggetto la regolamentazione di attivitdi tipo professionale, che la potestlegislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui lindividuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtregionale. Tale principio, al di ldella particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Ne consegue la illegittimitcostituzionale delle Leggi regionali sottoposte, nel caso di specie, al vaglio del Giudice delle leggi. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]
Continua a leggereLa normativa di specie pone a carico del datore di lavoro il dovere di provvedere a che i dipendenti in servizio presso i reparti di medicina nucleare siano sottoposti, a cura del medico addetto alla relativa sorveglianza, a visita medica periodica; detta normativa prevede che la sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A, come nella fattispecie, sia assicurata tramite medici autorizzati, stante che le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ndai dirigenti che amministrano e dirigono l’attivitdisciplinata, ndai preposti che ad essa sovrintendono. Proprio questi motivi, laddove l’azienda ospedaliera abbia stipulato una convenzione che stabilisce a carico del medico autorizzato parte delle incombenze gravanti per legge sul datore di lavoro, in caso di mancato adempimento della visita per taluni dipendenti, pur dovendo l’azienda indicare e ad avviare, in occasione degli accessi, i dipendenti a rischio, spetta al medico autorizzato, titolare della convenzione, la prova di tale obbligo incombente sull’azienda. In mancanza di suddetta prova, il medico addetto alla sorveglianza puessere condannato al rimborso della ammenda comminata allAzienda per aver omesso il controllo dei dipendenti. [ Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]
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