CORTE COSTITUZIONALE ( bloccato il tentativo delle Regioni di regolamentare in materia di professioni bionaturali ).
La Corte Costituzionale ha affermato, in ordine alla questione di legittimitcostituzionale di disposizioni di legislazione regionale aventi ad oggetto la regolamentazione di attivitdi tipo professionale, che la potestlegislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui lindividuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtregionale. Tale principio, al di ldella particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Ne consegue la illegittimitcostituzionale delle Leggi regionali sottoposte, nel caso di specie, al vaglio del Giudice delle leggi. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]