Nel caso in esame, risultano evidentemente discriminati nellattribuzione del punteggio finale (con intuitiva violazione della regola della par condicio fra i partecipanti alla selezione concorsuale) quei medici che abbiano seguito (non potendo fare altrimenti) un corso di laurea (quello di cui alla tabella XVIII, soppressa dal D.M. 10 luglio 1996) che ancora non prevedeva lo svolgimento delle attivitper le quali gli atti gravati prevedono lattribuzione di uno specifico punteggio, rispetto a coloro che, muniti del medesimo titolo di studio necessario per lammissione al concorso (la laurea in medicina e chirurgia), per il solo fatto di avere seguito il corso di laurea in epoca successiva allentrata in vigore del DM 10.6.1996, abbiano svolto le c.d. attivitelettive, fonte di punteggio aggiuntivo.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
Per evitare di incorrere nel descritto eccesso di potere, pertanto, il Ministero e di conseguenza- lAteneo avrebbero dovuto tenere conto, nella modulazione delle previsioni relative allattribuzione del punteggio, del diverso atteggiarsi nel tempo del corso di studi che conduce a conseguire il titolo di accesso al concorso, che rimasto il medesimo (la laurea in Medicina e Chirurgia).
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