Il medico convenzionato con l’A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attivitper mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
Â
Le impegnative che, contengono richieste di esami  non sono delle semplici “domande” basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali, sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino, il quale abilitato a ottenere l’erogazione della prestazione presso una struttura pubblica senza necessitdi alcun controllo o autorizzazione ulteriore da parte della USL, ovvero, per le prestazioni erogabili in regime di convenzione, presso una struttura privata “convenzionata”, previa “autorizzazione” dell’USL competente: autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla “proposta” del medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per la realizzazione, a carico dell’ente pubblico, dell’interesse del cittadino.
Â
Il “potere certificativo”, cui fa cenno l’art. 357 c.p., non infatti circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell’agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente. ( Avv. <?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />Ennio Grassini www.dirittosanitario.net)
Continua a leggere