Al medico radiologo era stato addebitato di non aver valutato correttamente diverse mammografie eseguite dal 1993 al 1998 che evidenziavano la presenza di un addensamento del parenchima, sintomo della presenza di una formazione tumorale con successiva mastectomia totale. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />
La sentenza di appello, partendo dal presupposto che nel 1995 si sarebbe dovuto comunque procedere ad un intervento di mastectomia identico a quello effettuato nel <?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />1998, ha mostrato perdi non condividere la tesi del primo giudice – secondo cui l’evento di danno era costituito dall’aggravamento del rischio di metastasi – e ha invece ritenuto che, nell’arco di tempo indicato, si fosse verificato un aggravamento della patologia, e quindi della malattia, costituito dalla crescita delle lesione tumorale (le due masse erano cresciute una da 20 a25 mm., l’altra da 10 a15 mm.). In buona sostanza la Corte di merito ha ritenuto che si fosse verificato un aggravamento della malattia preesistente e ciconsentiva di ritenere realizzato il delitto di lesioni.
La Cassazione pur condividendo in linea di massima l’affermazione di principio secondo cui non sufficiente ad integrare la malattia la semplice alterazione anatomica priva di alcuna conseguenza e dalla quale non derivi un processo patologico significativo (rilevando, comunque che la nozione di malattia non trova una definizione univoca neppure in campo medico scientifico), ha affermato che nel caso specifico difetta appunto il presupposto per escludere la malattia, stante la presenza di una formazione tumorale di natura maligna sia pure di tipo non aggressivo e a lenta evoluzione.
Questa patologia, secondo la scienza medica, sicuramente qualificabile come malattia e l’aumento dimensionale, indipendentemente dalle conseguenze dell’intervento ablativo, puessere correttamente qualificato come aggravamento della malattia che equivale a cagionarla. [Avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net ]
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