Mese: Giugno 2008

CORTE di CASSAZIONE – Indagine bancaria nei confronti del dentista; onere della prova.

La norma contenuta nell art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973,  istituisce chiaramente una presunzione legale, pur senza nominarla in termini espliciti, in quanto dispone che “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti… se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

L’inversione dell’onere della prova, iscritta espressamente in tale norma, infatti tipico ed unico effetto della praesumptio juris , di cui segnala immancabilmente l’esistenza, al di ldelle parole usate.

 

Principale conseguenza dell’esistenza di una presunzione legale, che colui a favore del quale sia stabilita (nella specie, l’amministrazione finanziaria) dispensato dal dover fornire “qualunque” prova della sua pretesa. ( Avv. <?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />Ennio Grassini www.dirittosanitario.net)

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