Cassazione, il paziente è responsabile se non segue le prescrizioni

La colpevolezza di un medico non esclude la corresponsabilità del paziente se questo non ha eseguito correttamente le indicazioni del medico. A stabilirlo è stata la terza sezione civile dalla Cassazione che, con la sentenza n. 11637 del 26 maggio scorso , ha in pratica sostenuto il concorso di colpa del paziente nella determinazione dell’evento fatale. Il caso riguarda un uomo deceduto. I suoi eredi avevano ottenuto il risarcimento dei danni perché il decesso sarebbe avvenuto a causa dalla somministrazione in dosi eccessive di un farmaco anticoagulante che aveva determinato l’insorgere di un’emorragia interna rivelatasi fatale. La condanna del medico era stata confermata dalla Corte di Appello. Ma a rivoltare la situazione è arrivata la Cassazione, che ha annullato con rinvio la decisione dei Giudici d’Appello sostenendo la necessità, in Appello, di tenere in considerazione il concorso di colpa del paziente nella determinazione dell’evento fatale. La sentenza di primo grado aveva infatti accertato che il defunto era da ritenere corresponsabile nell’evento letale, avendo effettuato i controlli ematici prescritti ad intervalli temporali ben più ampi rispetto a quelli consigliati dalla terapia.

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