“APERTURE ANTICIPATE DI PARTITA I.V.A.”
COMMISSIONE GIOVANI MEDICI
Riceviamo dal Consulente dell’Ordine la seguente nota informativa riguardo alle cosiddette aperture anticipate di Partita IVA.
“Si coglie l’occasione di informare i Medici interessati ad operare in regime di libera professione che dal 01/01/2015 entrerà in vigore un nuovo regime per “contribuenti minimi” che sostituirà tutti gli attuali regimi agevolati.
I contribuenti minimi in attività al 31/12/2014 potranno continuare ad usufruire del regime fiscale di vantaggio fino all’esaurimento del quinquennio, ovvero fino al raggiungimento del 35° anno di età.
Tali circostanze rivestono un’importanza dirimente per la programmazione gestionale e fiscale dell’anno venturo. Dato il confronto tra i “regimi” (vecchio e nuovo), rappresentiamo ai Medici, che intendessero aprire ex novo, l’attività di considerare la possibilità di un’apertura della Partita IVA anticipata, ovvero in un periodo antecedente il 31/12/2014: in questo modo, il Medico-Contribuente potrebbe radicare il suo “regime fiscale” in una normativa che può apparire più vantaggiosa di quella prossima ad entrare in vigore con la nuova legge di stabilità.
Questi gli aspetti da disaminare, al fine di ogni valutazione:
– Limite annuo di ricavi lordi: Nel precedente “regime fiscale di vantaggio”, il limite annuo dei ricavi o compensi che consentono l’accesso al regime (e la successiva permanenza) erano € 30.000,00 lordi “per anno solare”; nel regime delineato dalla legge di stabilità, tale livello è posizionato, per le attività libero professionali, sugli € 15.000,00.
-Aliquota fiscale sostitutiva: L’aliquota fiscale “sostitutiva” nel precedente “regime fiscale di vantaggio” è del 5%; nel nuovo regime del 15%;
-Reddito imponibile: Nel vecchio regime dei “minimi”, il reddito si determinava su base analitica, quale differenza tra componenti positivi e negativi; viceversa, nel regime forfettario, esso è determinato applicando una percentuale di redditività a ricavi e compensi conseguiti (in altre parole, nel regime vecchio l’attività poteva concludersi in perdita e non scontare imposta, viceversa, nel nuovo regime, ci sarà sempre utile). Va comunque detto che, per le nuove attività, è previsto un abbattimento di reddito imponibile per i primi tre anni.
A disposizione per chiarimenti
Cordiali saluti
Francesco Landi