GUARDIA MEDICA E VISITA DOMICILIARE
La Cassazione ha confermato la condanna di un medico a quattro mesi di reclusione in base all’articolo 328 del codice penale in cui si stabilisce che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione”. In questo caso il sanitario si era rifiutato di intervenire sulla chiamata di un albergatore che aveva sei bambini e due adulti inglesi colpiti da dolori addominali e dissenteria.
Da quotidianosanita.it
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